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Validità DURC con debiti rateizzati: DURC e rateizzazione: rileva la data di domanda

di Barbara Weisz

25 Marzo 2026 08:45

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DURC sempre valido con una domanda di rateizzazione dei debiti INPS chiesta entro 15 giorni: il principio fissato dalla Cassazione con la nuova Ordinanza 6142/2026.

Se il datore di lavoro presenta la domanda di rateizzazione del debito contributivo entro i 15 giorni previsti dall’invito a regolarizzare, il DURC deve essere considerato valido anche se l’INPS accoglie formalmente la richiesta dopo la scadenza di quel termine. Il ritardo nell’evasione della pratica da parte dell’Istituto non può ricadere sul contribuente che ha agito in modo corretto e tempestivo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, in una vicenda che riguardava il disconoscimento di agevolazioni contributive per assunzioni a tempo indeterminato.

Con rateizzazione chiesta nei termini il DURC va concesso

L’INPS aveva notificato a una società un invito a regolarizzare la posizione contributiva in merito ad alcune assunzioni agevolate. L’azienda, entro il termine di 15 giorni concesso ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, aveva presentato domanda di rateizzazione del debito. L’Istituto aveva accolto l’istanza ma solo dopo la scadenza di quei 15 giorni. Sulla base di questo ritardo — imputato non all’impresa ma ai propri tempi interni — l’INPS aveva ritenuto tardiva la regolarizzazione e disconosciuto le agevolazioni fruite. La società aveva impugnato i provvedimenti e la Corte d’Appello aveva ritenuto fondate le sue ragioni. Analogo esito per il ricorso in Cassazione.

Il principio fissato dalla Cassazione

I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 5 del DM 24 ottobre 2007, deve essere considerato in posizione di regolarità contributiva il datore di lavoro che presenti l’istanza di rateizzazione entro la scadenza di 15 giorni e la veda successivamente accolta dall’INPS. Con l’accettazione, l’Istituto pone in essere la condizione che integra la regolarità contributiva: la data in cui ciò avviene è irrilevante rispetto al termine originario.

La Corte è esplicita sulle conseguenze del ragionamento contrario: ammettere che il DURC dipenda dai tempi di risposta dell’Istituto significherebbe rimettere la possibilità di regolarizzarsi non alla condotta del contribuente ma a un comportamento dell’ente stesso. Un esito che, si legge nell’ordinanza, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e certezza del diritto, oltre a compromettere la funzione stessa dell’istituto della rateizzazione.

Quale normativa si applica: dal DM 2007 al DURC Online

Il riferimento normativo principale è il DM 24 ottobre 2007, attuativo del comma 1175 e 1176 della legge 296/2006, che subordina i benefici normativi e contributivi al possesso del DURC e ne disciplina il meccanismo di regolarizzazione. L’articolo 5 di quel decreto individua le condizioni di regolarità contributiva — tra cui la rateizzazione con parere favorevole dell’ente —, mentre l’articolo 7, comma 3, fissa il termine di 15 giorni entro cui l’invito a regolarizzare deve ricevere risposta dal contribuente.

La Cassazione ha precisato che le stesse conclusioni valgono anche alla luce della disciplina successiva, ovvero il DM 30 gennaio 2015 che governa il DURC Online: il principio non è ancorato al solo regime previgente, ma si applica all’intero sistema di verifica della regolarità contributiva.

Regolarità contributiva con la rateizzazione

Riepilogando il quadro normativo, la regolarità contributiva ai fini del DURC — necessaria per accedere ai benefici normativi e agli incentivi all’assunzione — sussiste anche nei seguenti casi:

  • richiesta di rateizzazione per la quale l’ente competente abbia espresso parere favorevole, anche se l’accoglimento interviene oltre il termine dei 15 giorni, purché la domanda sia stata presentata entro tale scadenza;
  • sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Per le casse edili, ai fini del DURC, devono risultare regolari anche i versamenti e accantonamenti dovuti — compresi quelli relativi all’ultimo mese scaduto all’atto della richiesta —, nonché le denunce per ciascun operaio con indicazione delle ore lavorate e non lavorate.