Disoccupazione agricola, si conteggia anche la cassa integrazione

di Teresa Barone

9 Dicembre 2025 11:45

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I periodi di CISOA fruiti sono a tutti gli effetti equiparati al lavoro nell’ambito del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’INPS ha reso note le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, applicando quanto previsto dal decreto-legge n. 92 del 26 giugno scorso, che disciplina la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

L’indennità è riconosciuta per le emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, a beneficio degli agricoli a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato. La normativa prevede che i periodi di CISOA fruiti siano a tutti gli effetti equiparati al lavoro nell’ambito del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

La disoccupazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di riferimento entro il limite di 365 giornate (366 per gli anni bisestili), detraendo i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, oltre alle giornate indennizzate per malattia, maternità o infortunio.

Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2025 alle giornate di lavoro effettivo sono dunque aggiunti i periodi di CISOA fruiti tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Attenzione: l’incremento delle giornate di lavoro così ottenuto genera un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo se la somma non supera il limite di 182 giornate.