L’INPS ha reso note le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, applicando quanto previsto dal decreto-legge n. 92 del 26 giugno scorso, che disciplina la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
L’indennità è riconosciuta per le emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, a beneficio degli agricoli a tempo indeterminato e degli operai agricoli a tempo determinato. La normativa prevede che i periodi di CISOA fruiti siano a tutti gli effetti equiparati al lavoro nell’ambito del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
La disoccupazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di riferimento entro il limite di 365 giornate (366 per gli anni bisestili), detraendo i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, oltre alle giornate indennizzate per malattia, maternità o infortunio.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2025 alle giornate di lavoro effettivo sono dunque aggiunti i periodi di CISOA fruiti tra il 1° luglio e il 31 dicembre.
Attenzione: l’incremento delle giornate di lavoro così ottenuto genera un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo se la somma non supera il limite di 182 giornate.