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Disoccupazione: il sussidio non si perde con il nuovo ATECO

di Teresa Barone

8 Agosto 2025 11:33

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Non si perde il sussidio di disoccupazione in caso di riclassificazione dell’attività economica: le istruzioni INPS per NASPI e disoccupazione agricola.

Nessuna perdita del sussidio di disoccupazione per i lavoratori, anche in caso di domande risultate indebite a causa della riclassificazione dell’attività economica che può aver generato un cambio di gestione contributiva.

Lo precisa l’INPS, che sottolinea come gli effetti retroattivi della riclassificazione dei codici ATECO non debbano ricadere sui lavoratori, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, penalizzando i lavoratori e pregiudicando il loro diritto alla tutela contro la disoccupazione.

Come precisa l’INPS, pertanto, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore e di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano in ogni caso il diritto a percepire le somme a titolo di indennità di disoccupazione.

Prendendo in considerazione le ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro – ad esempio con passaggio da agricolo a non agricolo e viceversa – l’INPS fornisce indicazioni precise:

  • i lavoratori impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo, non devono a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola;
  • nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo e qualora i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alle somme già percepite come NASpI e l’eventuale indebito non deve essere notificato;
  • nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore, al lavoratore può essere riconosciuta la nuova prestazione (NASpI o disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già corrisposto con riferimento all’inquadramento errato.