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Cassazione: un freno al demansionamento nel pubblico impiego

di Barbara Weisz

15 Luglio 2025 09:59

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Adibire un lavoratore a mansioni inferiori è possibile solo occasionalmente e per esigenze specifiche: sentenza di Cassazione sul pubblico impiego.

Il datore di lavoro può adibire un dipendente a mansioni inferiori in modo sporadico, per far fronte a particolari esigenze, e comunque non per svolgere attività che siano del tutto estranee a quelle proprie della professionalità del lavoratore. Se invece, ricorre al demansionamento in modo sistematico e non marginale, commette una violazione.

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 8 maggio, relativa al pubblico impiego e in particolare al caso di un’infermiera alla quale venivano affidate attività proprie degli operatori sociosanitari.

Il demansionamento nel pubblico impiego

Questo, sottolinea la Corte, non è illegittimo a priori, perché rientra nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità della controparte, e nella leale collaborazione per tutelare l’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività infermieristica. Ma la richiesta del datore di lavoro deve rispettare specifici paletti.

Innanzitutto, deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere, e nel caso in esame questa regola è rispettata perché le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che e tratto comune alle due professionalità (infermieri e OSS). In secondo luogo, la richiesta di svolgere prestazioni inferiori rispetto al proprio livello professionale deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente.

I limiti al demansionamento

Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori, in base alla sentenza, viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. Non basta che sia assicurata la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, l’eventuale ricorso a mansioni inferiori deve avvenire in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti. In pratica,

nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.

Le mansioni inferiori sono legittime solo se “marginali”, quindi di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto a quelle di effettiva pertinenza. Nei casi in cui tale marginalità non ricorra, e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia, il discorso cambia.