Apprendistato duale 2025: regole contrattuali e contribuzione INPS al 10%

di Teresa Barone

28 Gennaio 2025 11:55

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L’INPS illustra le novità del Collegato Lavoro in materia di Apprendistato duale, illustrandone gli spetti contrattuali e contributivi.

Il Collegato Lavoro, convertito nella Legge n. 203/2024, ha introdotto la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello non solo in apprendistato professionalizzante o di secondo livello ma anche in contratto di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale, modificando dunque le regole precedenti per allinearsi alle nuovi opzioni di contratto duale introdotte nel 2025.

A fornire le regole applicative è il nuovo Messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025.

Apprendistato duale: le nuove regole 2025

Il documento di prassi fa il punto sulla continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti (previo aggiornamento del piano formativo e nel rispetto dei requisiti sul titolo di studio richiesto) e introduce chiarimenti sulle agevolazioni previste in caso di prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

  • al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • al conseguimento di diplomi tecnici superiori di cui all’articolo 7 del DPCM 25 gennaio 2008;
  • allo svolgimento di attività di ricerca;
  • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

La retribuzione sarà disciplinata secondo lo schema per l’apprendistato di primo livello (art. 45, comma 3).

Contribuzione dovuta e sgravi

In merito al regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato e alle relative trasformazioni, l’INPS rinvia al quanto definito nella circolare n. 108/2018.

Considerando che nella nuova fattispecie non avviene la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro trattandosi di una continuazione, a partire dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è quella ordinaria, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Questo, anche se la trasformazione avviene nel primo biennio contrattuale.

Per le assunzioni da parte di datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti, infatti, le agevolazioni contributive si posono infatti applicare soltanto per la formazione di primo livello.

Viene anche ribadito che i datori di lavoro sono tenuti al versamento dell’aliquota di finanziamento del sussidio di disoccupazione (c.d. ticket NASpI) e del contributo integrativo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché del contributo per la cassa integrazione laddove previsto.

Adempimenti contrattuali

L’INPS ricorda infine che il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale (articolo 45 del Dlgs n. 81/2015) è utilizzabile in tutti i settori pubblici e privati, per assunzione di giovai tra 18 e 29 anni “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo” (di cui al comma 1, art. 45  del Dlgs n. 81/2015).

Infine, per i contratti di alta formazione e ricerca, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto, stabilendo durata e modalità della formazione esterna all’azienda  (entro il 60% dell’orario ordinamentale).