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Il Bonus ZES azzera i contributi per due anni sulle assunzioni 2026 al Sud

di Teresa Barone

19 Maggio 2026 09:28

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Modalità di accesso al beneficio contributivo per i piccoli datori di lavoro privati che effettuano assunzioni stabili nelle regioni della ZES Unica: regole e compatibilità.

Con il Bonus ZES 2026, i piccoli datori di lavoro del Mezzogiorno potranno non versare i contributi previdenziali per 24 mesi sulle assunzioni dell’intero 2026 di disoccupati over 35 di lungo corso. L’INPS ha pubblicato le prime istruzioni per la domanda: tetto di 650 euro mensili per lavoratore, accesso garantito anche per le assunzioni agevolate del DL/2026 già avviate. L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti ma attenzione: la decontribuzione è esclusiva e incompatibile con altri sgravi. Chi opta per il nuovo bonus chiude la porta agli altri sgravi contributivi disponibili.

I datori di lavoro ammessi al Bonus ZES 2026

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (MPMI, professionisti, studi, associazioni, cooperative) incluso il settore agricolo, con un organico non superiore a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione. Il limite si calcola al netto dei lavoratori per cui si richiede il beneficio e non rileva per le variazioni successive: eventuali incrementi o riduzioni dell’organico dopo la data di assunzione non comportano la revoca dell’esonero già autorizzato.

Le sedi o unità produttive devono essere ubicate nel territorio della ZES Unica per il Mezzogiorno. Sono escluse le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DLgs 165/2001. Il datore non può configurarsi come impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea né essere soggetto a clausola Deggendorf. Sono inoltre richieste la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle condizioni dell’art. 31 del DLgs 150/2015 in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Primo Maggio 2026 subordina tutti gli esoneri del DL 62/2026, Bonus ZES incluso, all’applicazione del salario giusto: le retribuzioni corrisposte non possono essere inferiori ai livelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore.

I requisiti per i lavoratori da assumere

Il Bonus ZES 2026 spetta per l’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi alla data di avvio del rapporto. Il contratto deve essere a tempo indeterminato, non dirigenziale. Sono ammesse le assunzioni a tempo parziale e, con equiparazione al lavoro subordinato, quelle a scopo di somministrazione a tempo indeterminato.

La circolare esclude le trasformazioni di contratti a termine già in essere: l’esonero spetta solo per nuove assunzioni. Sono altresì esclusi l’apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali. L’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto, verificato confrontando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato con la media dei dodici mesi precedenti, al netto delle cessazioni per dimissioni volontarie, pensionamento o riduzione per giusta causa.

Per i lavoratori che abbiano già parzialmente beneficiato dell’esonero presso un precedente datore, il nuovo datore può subentrare nella fruizione residua anche in assenza del requisito dei 24 mesi di disoccupazione, purché il rapporto venga instaurato entro il 31 dicembre 2026. Il datore non può procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, a prescindere da mansioni e livello contrattuale.

L’importo e la durata dell’esonero contributivo

Il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La tabella seguente riassume i parametri dell’agevolazione:

Parametri Valori
Aliquota di esonero 100% dei contributi previdenziali datoriali
Massimale mensile per lavoratore 650 euro
Durata massima 24 mesi
Contributi esclusi Premi e contributi INAIL

Per i rapporti a tempo parziale, il tetto mensile si applica in proporzione all’orario. In caso di variazione in aumento della percentuale oraria in corso di rapporto, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato dall’INPS tramite procedura telematica. Se la percentuale oraria diminuisce, è onere del datore rideterminare l’esonero spettante nei flussi Uniemens.

L’agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e va registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il datore è tenuto a verificare la disponibilità della capienza nel Registro prima di fruire del beneficio.

Le regioni della ZES Unica

Il Bonus ZES 2026 si applica alle assunzioni effettuate nelle sedi o unità produttive ubicate nelle 10 regioni della ZES Unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

La verifica dell’ubicazione dell’unità produttiva è a carico del datore di lavoro e deve risultare dalla comunicazione obbligatoria trasmessa al Centro per l’Impiego al momento dell’assunzione. L’esonero decade se la sede viene trasferita fuori dal territorio della ZES Unica durante il periodo di fruizione.

Cumulabilità e incompatibilità con altri sgravi

Il Bonus ZES 2026 non è cumulabile con nessun altro esonero o riduzione delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente per la contribuzione datoriale. La circolare INPS n. 56/2026 elenca a titolo esemplificativo i principali casi di incompatibilità:

  • la Decontribuzione Sud di cui alla Legge di Bilancio 2025 (commi 406-422);
  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 13 della L. 68/1999;
  • l’incentivo per i beneficiari di NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della L. 92/2012;
  • le riduzioni contributive per i datori di lavoro agricoli in zone montane o svantaggiate;
  • le riduzioni contributive per il settore dell’edilizia.

Sono invece compatibili, senza riduzioni dell’importo spettante, i seguenti strumenti:

La domanda all’INPS: moduli e procedura

Per accedere al Bonus ZES 2026, il datore di lavoro deve presentare un’istanza telematica tramite il modulo disponibile sul sito INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) — Bonus ZES 2026”. L’Istituto comunicherà con successivo messaggio la data di disponibilità del modulo aggiornato.

La domanda può essere inoltrata per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, sia per quelle già avviate sia per i rapporti non ancora instaurati.

  • Per le assunzioni in corso, l’INPS fornisce in calce al modulo telematico l’esito di accoglimento con l’importo riconosciuto.
  • Per le assunzioni future, l’Istituto calcola l’importo spettante e ne accantona preventivamente la capienza, garantendo la disponibilità del beneficio al momento dell’assunzione.

Una volta ricevuta la pre-autorizzazione, il datore di lavoro ha 10 giorni per inviare la comunicazione obbligatoria (Unilav o Unisomm). Il mancato rispetto di questo termine comporta la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza.

L’INPS accoglie le richieste nei limiti della capienza finanziaria disponibile, ripartendola pro quota su tutti i 24 mesi di agevolazione. L’importo riconosciuto dalla procedura telematica costituisce il massimale definitivo del beneficio fruibile nelle denunce contributive mensili. Per gli arretrati e i codici Uniemens, l’Istituto pubblicherà le istruzioni con successivo messaggio.