
L’ADI (Assegno di Inclusione) è il nuovo ammortizzatore sociale che dal primo gennaio 2024 prende il posto del RDC (Reddito di Cittadinanza) ma con requisiti più stringenti e una platea ridotta di beneficiari.
Il presupposto non è più il basso reddito e la disoccupazione (anzi): il focus su sposta sulla fragilità sociale.
Requisiti Assegno di Inclusione
Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) ne detta le regole di accesso all’Assegno di Inclusione, condizionato a cittadinanza e residenza, reddito e composizione del nucleo familiare. Per il diritto all’ADI ci devono essere componenti rientranti in una delle seguenti categorie:
- persone con disabilità;
- minorenni;
- persone con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Analizziamo in dettaglio i requisiti alla luce della nuova Guida INPS alle misure del Decreto Lavoro.
ADI: requisito di residenza e cittadinanza
Il componente del nucleo familiare che richiede l’ADI deve essere:
- cittadino UE;
- familiare di un cittadini UE con un diritto di soggiorno;
- cittadino di un paese non UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- status di protezione internazionale.
In tutti i casi, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Questo vale anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Attenzione: con l’eccezione di gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi.
Requisiti economici per l’ADI
Le regole sono relativamente simili a quella già previste per il RDC, tranne che ci sono casi specifici relativi alla nuova limitazione della platea degli aventi diritto alle categorie sopra elencate. I paletti di reddito sono i seguenti:
- ISEE fino a 9mila 360 euro;
- reddito familiare fino a 6mila euro, moltiplicato per il corrispondente numero della scala di equivalenza. Se il nucleo è composto solo da persone di età pari almeno a 76 anni, oppure disabili, il reddito familiare può arrivare a 7mila 560 euro, sempre moltiplicati per la scala di equivalenza;
- patrimonio immobiliare fino a 30mila euro (è esclusa la prima casa fino a un valore massimo di 150mila euro);
- patrimonio mobiliare fino a 6mila euro, aumentata di 2mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un tetto di 10mila euro, e di altri mille euro per ogni minorenne successivo al secondo. In presenza di persone con disabilità, i massimali relativi al patrimonio mobiliare devono essere ulteriormente aumentati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7mila 500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- beni di lusso: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, navi, imbarcazione da diporto, aeromobili di ogni genere.
Redditi che rilevano e compatibilità
Sono conteggiati nel reddito familiare:
- le pensioni in corso (dirette e indirette) con decorrenza successiva al periodo di riferimento ISEE.
- i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro annui.
Sono esclusi:
- Assegno unico e universale;
- arretrati;
- misure di sostegno di carattere straordinario, aggiuntive all’ADI, nell’ambito del progetto personalizzato;
- maggiorazioni compensative a livello regionale per le componenti aggiuntive all’ADI;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
- buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, il reddito percepito non rileva entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
ISEE: la scala di equivalenza per l’ADI
L’ISEE resta fondamentale per determinare il tetto di reddito familiare. Il parametro è pari a 1, aumentati delle seguenti percentuali in presenza di determinate tipologie di componenti familiari:
- 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
- 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Il parametro non può mai superare 2,2 oppure 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Altri requisiti per l’Assegno di Inclusione
Nel nucleo familiare non ci devono essere disoccupati in seguito a dimissioni volontarie da almeno 12 mesi dalle dimissioni (se non per giusta causa o nell’ambito di risoluzione consensuale prevista dalla legge 604/1966).
Non ci devono essere componenti che risiedono presso strutture a totale carico pubblico.
Il beneficiario della prestazione non deve essere sottoposto a misure cautelari o di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti.
Da RDC all’ADI
Tutti coloro che avranno diritto all’Assegno di Inclusione dal primo gennaio 2024, fino a quel momento avranno il Reddito di Cittadinanza, senza soluzione di continuità.
E’ comunque possibile, nel caso di coloro che hanno diritto al supporto dei servizi sociali, che il RDC sia stato sospeso se non è ancora avvenuta la presa in carico. Quando verrà portata a termine la procedura (entro fine ottobre), l’INPS riprenderà a pagare il RDC, riconoscendo anche gli arretrati, per poi passare all’Assegno di Inclusione dal 2024.