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Assegno ADI: Patto di Inclusione Sociale entro 60 giorni

di Anna Fabi

6 Maggio 2024 12:18

Assegno di Inclusione: Linee Guida PAiS per i percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e scadenze per la firma del Patto di Inclusione.

Un passo avanti per l’Assegno di Inclusione assegnato alle fasce più deboli della popolazione: sono infatti state approvate e pubblicate le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

Sono contenute nel decreto del Ministero del Lavoro 72/2024, in attuazione di quanto previsto dal DL 48/2023.

Linee Guida Patti Inclusione Sociale ADI

Le direttive sono indirizzate agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e dei servizi territoriali con il compito di seguire i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI).

Forniscono indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, obbligatori per i titolari ADI.

I percorsi devono culminare nella sottoscrizione di un Patto di Inclusione basato sull’analisi preliminare e sulla valutazione multidimensionale delle esigenze del soggetto, tenendo conto anche dei bisogni del nucleo familiare e dei singoli componenti.

Percorsi di inclusione e PaIS

I beneficiari ADI, per non perdere il sussidio, devono presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione (PaIS).

I componenti del nucleo che risultano attivabili al lavoro, se tenuti al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, vengono avviati alle strutture dedicate alla sottoscrizione del patto, entro 60 giorni. Successivamente, ogni 90 giorni sono tenuti a presentarsi per aggiornare la propria posizione.

Gli unici esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso sono:

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.