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Isopensione per i contributivi puri: nuovi criteri INPS per le soglie di accesso

di Anna Fabi

30 Settembre 2026 10:06

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La Circolare INPS 104/2026 chiarisce i requisiti per accedere all’isopensione senza contributi prima del 1996: accertamento soglie per la pensione anticipata e di vecchiaia.

L’INPS ha chiarito i requisiti di accesso all’isopensione e agli assegni straordinari per i lavoratori interamente nel sistema contributivo, indicando il criterio con cui certificare le soglie economiche necessarie per arrivare alla pensione di vecchiaia o anticipata. La nuova disciplina risolve l’incertezza che interessava chi non ha anzianità contributiva precedente al 1996.

Ecco in sintesi cosa prevede la Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026:

  • l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione spetta anche per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • la durata ordinaria è di 48 mesi, con estensione a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026;
  • per la pensione di vecchiaia contributiva, l’assegno di esodo deve raggiungere almeno l’importo dell’assegno sociale vigente all’ingresso nell’esodo (pari a 546,24 euro nel 2026)
  • per la pensione anticipata contributiva la soglia 2026 è pari a 1.638,72 euro, ridotta a 1.529,47 euro per le donne con un figlio e a 1.420,22 euro con almeno due figli.

Isopensione per contributivi puri: requisiti e regole

La Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 conferma che l’isopensione è accessibile anche ai contributivi puri, ossia agli assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Lo stesso criterio si applica agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per questi lavoratori il diritto alla pensione dipende in alcuni casi anche dall’importo minimo dell’assegno maturato. La pensione di vecchiaia contributiva richiede una prestazione almeno pari all’assegno sociale, mentre la pensione anticipata contributiva richiede una soglia più elevata.

Soglie INPS per l’incentivo all’esodo

La Circolare 104/2026 stabilisce il criterio che consente all’INPS di certificare questo requisito prima che termini l’esodo.

Per i contributivi puri l’INPS verifica l’importo-soglia alla data di accesso all’esodo, utilizzando la contribuzione maturata fino a quel momento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del lavoratore nella stessa data. Il calcolo si effettua a partire dall’importo dell’assegno sociale vigente al momento di inizio della prestazione di accompagnamento.

Le combinazioni applicabili nel 2026 possono essere sintetizzate in questo modo:

Traguardo pensionistico Requisiti per l’esodo nel 2026
Pensione di vecchiaia contributiva a 67 anni con 20 anni di contributi Prestazione di accompagnamento almeno pari a 546,24 euro mensili
Pensione anticipata contributiva a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva Almeno 1.638,72 euro mensili; 1.529,47 euro per le donne con un figlio; 1.420,22 euro con almeno due figli
Pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne Nessun requisito di importo soglia
Pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva Nessun requisito di importo soglia

Per un ingresso nell’esodo a partire dal 2027, il riferimento per la soglia minima del trattamento maturato sarà quello dell’assegno sociale 2027. La soglia rilevante è quindi quella applicabile all’inizio della prestazione di accompagnamento, anziché l’importo in vigore al momento della decorrenza della futura pensione.

Il calcolatore della pensione consente di stimare la prima decorrenza utile e l’importo del trattamento in base alla propria posizione previdenziale, elementi necessari per valutare il percorso fino alla pensione finale.

Incentivo esodo finanziato dall’azienda: assegno e contribuzione

L’isopensione è interamente finanziata dal datore di lavoro e consente alle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti di accompagnare alla pensione i lavoratori interessati da eccedenze di personale. L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Il datore di lavoro versa all’INPS la provvista necessaria per l’assegno di esodo e la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. La Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 precisa che questa contribuzione concorre al perfezionamento dell’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione.

L’accordo acquista efficacia dopo la validazione INPS e il datore di lavoro deve fornire una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti. L’assegno è corrisposto per 13 mensilità, soggetto alla tassazione ordinaria e privo di rivalutazione annuale.

Quando l’esodo conduce alla pensione anticipata contributiva prevista dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applica anche alla prestazione di accompagnamento il limite massimo di cinque volte il trattamento minimo previsto fino all’età della pensione di vecchiaia. L’importo dell’assegno di esodo rimane fissato per l’intera durata della prestazione.

Isopensione 2027: si torna al limite dei quattro anni

L’estensione dell’isopensione a sette anni termina con le decorrenze entro il 1° dicembre 2026; successivamente si applica la durata ordinaria massima di 48 mesi prevista dall’articolo 4 della legge n. 92/2012. Nel periodo massimo deve trovare spazio anche l’eventuale finestra che separa la maturazione dei requisiti dalla prima decorrenza utile della pensione.

La proroga oltre il 2026 ipotizzata nella primavera scorsa non è stata approvata. La legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, non ha esteso il regime transitorio dei sette anni.

Per le nuove pratiche di incentivo all’esodo, la certificazione INPS deve inoltre considerare gli adeguamenti dei requisiti pensionistici applicabili negli anni in cui il lavoratore maturerà effettivamente il diritto alla pensione. Età, contribuzione, importo soglia ed eventuale finestra devono quindi risultare compatibili con la durata massima dello scivolo fin dal momento dell’accesso.