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Pensione Professionisti: ok al cumulo per il calcolo retributivo

di Anna Fabi

1 Agosto 2022 10:00

La Corte dei Conti contraddice l'interpretazione INPS sul cumulo gratuito dei contributi dei professinisti per il calcolo retributivo della pensione.

Nuova sentenza a favore della possibilità di conteggiare i contributi versati alle casse private dei professionisti per raggiungere i 18 anni di versamenti entro il 1996 che danno diritto al calcolo interamente retributivo della pensione. Un tema da anni dibattuto su cui si scontrano le posizioni della giurisprudenza con quelle INPS.

Cumulo dei contributi per pensione

Arriva dalla Corte dei Conti del Trentino Alto Adige, che ribadisce un orientamento giurisprudenziale più volte espresso e contrario all’interpretazione INPS: l’Istituto di previdenza non consente infatti di valorizzare i contributi versati alle casse dei professionisti per avere il calcolo retributivo della pensione.

Il parere della Corte dei Conti

Il nodo è l’interpretazione dei commi 239, 245,246 della legge 228/2012 (la Manovra 2013). Secondo i giudici amministrativi del Trentino (sentenza 35/2022), per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti. Nella legge non è prevista una discriminazione per i contributi versati alle casse professionali. Fra l’altro, il dettato normativo (comma 246), fa riferimento a tutti i versamenti nelle gestioni elencate al comma 239, che comprende anche le casse professionali (inizialmente non era così, ma poi la possibilità di cumulo gratuito per i versamenti agli enti dei professionisti è stata prevista con la Legge di Bilancio).

L’interpretazione INPS

L’INPS, tuttavia, con la circolare 140/2017 dedicata al cumulo dei contributi professionali, indica che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, debba essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Il caso specifico su cui si è pronunciata la Corte, riportato da Pensionioggi, riguarda una dottoressa con versamenti sia all’INPS sia all’ENPAM, l’ente previdenziale dei medici. L’INPS le aveva calcolato al pensione con il sistema misto, pur avendo lei più di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995. Questo, perchè i contributi erano versati a due enti previdenziali, mentre l’INPS prevede che il diritto al calcolo retributivo spetti solo se ci sono 18 anni di contributi a fine 1995 interamente versati alle gestioni INPS. La Corte dei Conti ha invece riconosciuto, in questo caso, il diritto al calcolo interamente retributivo della pensione (per i versamenti fino al 2011, quelli successivi sono sempre valorizzati con il contributivo).

Ricordiamo che il cumulo è un istituto gratuito, e che ciascuna gestione coinvolta calcola pro quota la parte di pensione spettante in base ai versamenti effettuati.