Cumulo pensione per il retributivo

Risposta di Barbara Weisz

2 Novembre 2021 11:36

Borgo chiede:

Vorrei sapere se il cumulo pensionistico gratuito previsto dalla norma del 2017 è valido ai fini del calcolo dei 18 anni al 31/12/1995 necessari per applicare il sistema retributivo della pensione.

Il cumulo contributi versati in diverse gestioni INPS si può utilizzare per avere la pensione retributiva (i contributi versati prima del 31 dicembre 1995 valgono per il calcolo retributivo), mentre non sono ammessi i versamenti fatti presso una cassa dei professionisti.

=> In pensione con il sistema retributivo

In base al comma 246 della legge 228/2012, per il calcolo della pensione si applica la seguente regola: se ci sono più di 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, anche in diverse gestioni, c’è il diritto alla pensione retributiva (con il calcolo contributivo per le sole quote successive al 31 dicembre 2011, in base a quanto previsto dalla Riforma Fornero).

Se gli anni precedenti al 1996 sono meno di 19, il calcolo pensione è misto (retributivo per le annualità precedenti al 1996, contributivo per le altre). Chi ha solo contributi a partire dal 1996 ha la pensione interamente contributiva.

Se la somma dei contributi precedenti al 1° gennaio 1996 – grazie al cumulo – sale sopra i 18 anni, scatta la pensione retributiva, ma solo nel caso in cui il cumulo riguardi periodi contributivi presso gestioni INPS (esempio: Fondo lavoratori dipendenti e Gestione Separata).

Se i contributi sono versati a una gestione INPS e a una cassa professionale il discorso cambia. La circolare INPS 140/2017 specifica che non valgono i contributi versati alle casse professionali:

per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Riassumendo, ai fini del calcolo dei 18 anni per la pensione con calcolo retributivo la regola è la seguente:

  • nel caso in cui si eserciti il cumulo (che è un’operazione non onerosa, e consente di sommare tutti i contributi versati ai fini del calcolo della pensione), può valorizzare sia i contributi versati all’INPDAI (l’ex fondo previdenziale dei dirigenti, ora confluito nell’INPS), sia quelli versati all’INPS (ogni istituto calcola pro quota i propri periodi in base alle proprie regole, che nel caso dell’INPDAI prevede meccanismo a quote in base ai periodi).
  • se si esercita la ricongiunzione, che è però onerosa, lei può  farsi liquidare la pensione interamente con le regole dell’istituto in cui far confluire tutti i contributi (deve quindi fare bene i calcoli per capire cosa le conviene maggiormente).

Le confermo infine che sia i contributi del riscatto laurea sia quelli del servizio militare concorrono alla formazione dei 18 anni precedenti al 1996 necessari per il calcolo retributivo.

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