Artigiani e commercianti, contributi INPS più salati nel 2022

di Anna Fabi

10 Febbraio 2022 09:00

Rincaro 2022 per i contributi dovuti da commercianti e artigiani: aliquote, minimali e massimali contributivi nella Circolare applicativa INPS.

Aliquota aggiuntiva e adeguamento ISTAT: sono le due voci che determinano gli aumenti della contribuzione INPS 2022 per artigiani e commercianti, su cui interviene la consueta circolare applicativa (n.22/2022) con i minimali per l’anno in corso. Le aliquote contributive sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori sopra i 21 anni di età e al 22,80% per i collaboratori più giovani. Artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati INPS, usufruiscono della riduzione del 50%.

Contributi dovuti per il 2022

La maggiorazione dello 0,46% (comma 380 della legge 178/2020) prevede dal primo gennaio 2022 una quota per finanziare il fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, mentre un ulteriore 0,02% è destinato alla Gestione dei contributi e prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. L’adeguamento all’inflazione è invece pari all’1,9%, portando il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto da artigiani e commercianti a 16.243 euro.

Nuove aliquote contributive

Per gli artigiani:

  • aliquota al 24% per titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni,
  • al 22,8% per coadiuvanti e coauditori sotto i 21 anni.

Per i commercianti, si aggiunge in entrambi i casi lo 0,48%, quindi le aliquote 2022 sono pari:

  • al 24,48% per titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni e
  • al 23,28% per coadiuvanti e coauditori sotto i 21 anni.

Di conseguenza, il contributo minimale risulta così suddiviso:

Significa 70 euro in più rispetto al 2021 per gli artigiani (il minimale 2021 era pari a 3mila 836,16 euro) e 133 euro in più per i commercianti (il minimale 2021 era pari a 3mila 850,52 euro). Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese è il seguente:

Contributi per i redditi sopra il minimale

Sul reddito eccedente il minimale le aliquote restano invariate fino a 48.279 euro, mentre salgono di un punto percentuale su redditi superiori a questa soglia. Quindi:

Massimali contributivi 2022

Infine, il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi è pari nel 2022 a 80.465 euro per gli iscritti con anzianità contributiva precedente al primo gennaio 1996, a 105.014 per gli iscritti successivamente a tale data. Di conseguenza, il contributo massimo via come di seguito indicato.

Nel caso di contribuzione precedente al 1996

Per gli artigiani è pari a:

  • 19.633,46 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori sopra i 21 anni),
  • 18.667,88 euro per coadiuvanti/coadiutori sotto i 21 anni.

Per i commercianti è pari rispettivamente a 20.019,70 e 19.054,11 euro.

Senza anzianità contributiva precedente al 1996

I massimali contributivi degli artigiani sono pari a:

  • 25.770,71 per titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori sopra i 21 anni,
  • 24.510,54 per coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni.

Per i commercianti i contributi massimi sono rispettivamente a 26.274,78 e 25.014,61 euro.

Agevolazioni contributive

Restano l’agevolazione per i forfettari (che hanno una riduzione contributiva del 35%), per coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, che non hanno i minimali e quindi pagano i contributi solo sull’effettivo reddito, maggiorato del contributo per la maternità.

Scadenze di versamento

I contributi alle gestioni INPS artigiani e commercianti vanno versati alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022.