Cassa Covid, entro marzo anche le domande scadute

di Alessandra Gualtieri

10 Marzo 2021 12:45

Ecco le istruzioni INPS per l'invio delle domande di integrazione salariale Covid relative al 2020 in virtù della dilazione concessa dal Milleproroghe.

L’INPS fornisce le indicazioni operative per usufruire della proroga sull’invio delle domande di integrazione salariale connesse all’emergenza Coronavirus: chi non aveva mai fatto richiesta della Cassa Covid-19, hanno tempo fino al 31 marzo 2021 per trasmettere le istanze di CIGO, CIGD, ASO e CISOA (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione per gli operai agricoli) i cui termini sono scaduti entro il 31 dicembre 2020. Stesso discorso – e stesso termine – per l’invio delle informazioni sui lavoratori necessarie al al pagamento diretto o al saldo delle indennità (modelli “SR41” e “SR43” semplificati).

Cassa Covid 2020

Tutte le istruzioni del caso sono contenute nel Messaggio INPS n. 1008/2021, che recepisce lo slittamento concesso dal Milleproroghe (articolo 11, co. 10-bis del dl n. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021) alle domande e alle pratiche di pagamento riferite a periodi 2020 fino a novembre scorso o autorizzati con notifica all’azienda entro il 1° dicembre. In sintesi:

  • si possono trasmettere domande ex novo entro marzo, utilizzando le consuete causali COVID-19;
  • le domande che erano state interamente respinte (per l’intero periodo richiesto) per decadenza dei termini, non dovranno essere ripresentate (l’INPS procede al riesame d’ufficio) mentre quelle accolte parzialmente dovranno essere ripresentate per i soli periodi scartati per decadenza;
  • i modelli SR41 e SR43 semplificati mai inviati si possono trasmettere entro marzo, mentre quelli che erano stati respinti perché trasmessi in ritardo saranno riammessi in automatico.

=> Cassa Covid 2021: nessun contributo ma nuova causale

Cassa Covid 2021

N.B. Il Milleproroghe ha concesso anche un mese in più (da 28 febbraio al 31 marzo) per fare domanda INPS delle nuove settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 concesse dalla Legge di Bilancio Manovra 2021.

Si tratta di altre 12 settimane, da utilizzare nel periodo dal primo gennaio e il 31 marzo per la CIG ordinaria, fino al 30 giugno per Assegno ordinario o CIGD. Di norma la domanda va presentata entro la fine del mese successivo alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro richiesto, ma in sede di prima applicazione la scadenza era stata fissata a fine febbraio, poi slittata a fine marzo.