Contributi sospesi a rate, domanda entro ottobre

di Anna Fabi

13 Ottobre 2020 19:53

Nuova proroga INPS per le domande di rateizzazione dei contributi sospesi causa Covid, anche dopo la scadenza del primo pagamento.

Imprese, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS hanno tempo fino al 30 ottobre per presentare all’INPS la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi per l’emergenza Coronavirus dopo il primo versamento dello scorso 16 settembre.

Si tratta dei contributi previdenziali scaduti da febbraio a maggio 2020 che, in base al Cura Italia e alle modifiche introdotte successivamente dal decreto Agosto, sono stati sospesi. La norma prevede per il contribuente anche la possibilità di effettuare un pagamento rateale.

La scadenza per presentare la domanda era lo scorso 30 settembre (già prorogata, rispetto a quella originaria del 16 settembre), ora slittata alla fine di ottobre.

=> Ripresa contributi INPS: calendario versamenti

La norma prevede la possibilità di effettuare questi versamenti con diverse tipologie di rateazione, previste dal dl 104/2020, articolo 97, e 34/2020, articoli 127 e 128. Molto in sintesi:

  • quattro rate mensili di pari importo;
  • il 50% della somma dovuta in quattro rate mensili di pari importo, e il restante 50% diviso in altre 24 rate.

La domanda si presenta utilizzando l’apposita procedura INPS, accessibile inserendo le proprie credenziali. Il termine fissato dalla legge era il 16 settembre, che rappresenta anche la data per il versamento unico, oppure per il pagamento della prima rata. Successivamente l’INPS aveva spostato il termine per la presentazione delle domanda al 30 settembre, e ora è intervento l’ulteriore proroga al 30 ottobre. Attenzione: la proroga vale solo per la presentazione della domanda di rateizzazione, non per le scadenze di pagamento. In pratica, anche chi non ha ancora presentato domanda, ma lo farà entro il nuovo termine del 30 ottobre, è tenuto a rispettare la scadenza del 16 settembre (già scaduta) per il versamento della prima rata.

Quindi, chi ha comunque pagato la prima rata, pur non avendo presentato domanda, è tenuto a farlo entro il 30 ottobre. Non è chiaro se invece, chi non ha ancor eseguito nessuno dei due adempimenti, ha ancora tempo per presentare la domanda, pagando le rate scadute con l’applicazione degli interessi.

Ricordiamo in estrema sintesi che dopo la prima rata (del 16 settembre), i pagamenti avvengono il 16 di ciascun mese.