Indennità e congedo parentale in gestione separata

di Anna Fabi

Pubblicato 5 Giugno 2020
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:39

Istruzioni INPS per l'indennità di maternità e paternità e per il congedo parentale in gestione separata con le nuove regole: retroattività al 5 settembre.

Basta un mese di contributi in gestione separata INPS per avere diritto all’indennità di maternità o paternità: la recente novità normativa rende indennizzabili i relativi periodi a beneficio della madre o del padre autonomi e parasubordinati occorsi dopo il 5 settembre 2019. Lo sottolinea l’INPS con la circolare 71/2020, che interviene sul disposto del decreto legge 101/2019 (articolo 1, comma 1, lettera b) che estende una serie di istituti, come la maternità e il congedo parentale, agli iscritti alla gestione separata con almeno una mensilità contributiva (prima ne servivano tre) nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento. Le altre condizioni restano invariate.

  • Mensilità di contribuzione accreditata: deve riguardare il periodo di riferimento dei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile e deve essere stata calcolata con aliquota piena, ad esempio per l’anno 2019 pari al 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL e del 25,72% per i professionisti.
  • Automaticità delle prestazioni (articolo 64-ter del decreto legislativo 151/2001): viene garantito il diritto all’indennità anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (non spetta invece se il responsabile dell’obbligazione contributiva non versata è il professionista stesso).

Attenzione: l’indennità per gli iscritti alla gestione separata non è condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Il trattamento spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

La circolare INPS specifica che sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (entrata in vigore del decreto 101/2019). Quindi c’è retroattività rispetto alla circolare (pubblicata il 3 giugno 2020). Questo, anche se il periodo di maternità ricade solo parzialmente in un periodo successivo al 5 settembre 2019.  Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi conclusi prima: in questo caso, si applica la precedente legge.

Stesso discorso per il congedo parentale, con la differenza che in questo caso non è prevista l’automaticità della prestazione (non spetta se non sono effettivamente versati i contributi).  Ecco quando è indennizzabile il congedo parentale in base alla nuova norma.

  • Se utilizzato nei primi tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino, deve essere effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
  • Se  fruito nel primo anno di vita, o dall’ingresso in famiglia, e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Significa che se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente in un periodo precedente al 5 settembre 2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità. Se, invece, il periodo di maternità o paternità è successivo al 5 settembre 2019, parzialmente o totalmente, il requisito è di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.