TFR o fondi pensione: nuove regole e modulo

di Barbara Weisz

2 Maggio 2018 15:17

Dal Ministero del Lavoro il modulo TFR2 aggiornato, per destinare ai fondi pensione solo una parte della quota maturanda di liquidazione TFR: come si esercita l'opzione.

I lavoratori che vogliono esercitare l’opzione di destinare al fondo pensione solo una parte del proprio TFR, trattamento di fine rapporto, possono ora farlo utilizzando gli appositi modelli che il ministero ha predisposto. In pratica, è stato aggiornato il modulo TFR2, inserendo la dicitura che consente di effettuare questa scelta, prevista dalla legge 124/2017. Il relativo decreto del 22 marzo 2018 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018.

Si completa così l’iter della normativa inserita nella legge sulla concorrenza sulla destinazione del TFR. Alle due possibilità precedentemente previste, in base alle quali il lavoratore entro sei mesi dall’assunzione doveva decidere se lasciare il TFR in azienda, oppure versarlo in un fondo pensione. Nel primo caso, la liquidazione viene pagata al termine del rapporto di lavoro, nel secondo invece viene destinata alla maturazione di una pensione complementare. La sopra citata legge 124/2017, con il comma 38 dell’articolo 1, consente invece alla contrattazione collettiva di stabilire una percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare, lasciando il resta in azienda. Quindi, in presenza di accordi collettivi che lo prevedano, ora il lavoratore può esercitare questa opzione. A

ttenzione: se non ci sono accordi che prevedono la percentuale minima da destinare al fondo di previdenza complementare, l’opzione non può essere esercitata, e quindi il lavoratore continua a poter scegliere solo fra le due possibilità precedentemente previste. Se decide di versare la quota maturanda di TFR alla previdenza complementare, deve destinarla al 100%.

Il modulo TFR2 è stato aggiornato di conseguenza, presenta ora un campo specifico nel quale indicare la percentuale di TFR da versare alla previdenza complementare, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile (che regolamento il funzionamento del TFR).

Ricordiamo che nel caso in cui il lavoratore non eserciti l’opzione entro sei mesi dall’assunzione, vale il meccanismo del silenzio assenso per cui il TFR conflusice automaticamente nel Fondo pensione previsto dal suo contratto di lavoro.