Pensioni integrative: quale tassazione fiscale per rendita o riscatto?

Risposta di Barbara Weisz

Mauro chiede:

Qual è il trattamento fiscale applicato al momento del riscatto (parziale o totale) del fondo integrativo (negoziale o aperto)? Potete illustrarmi il meccanismo di calcolo della tassazione in caso di riscatto o di rendita con e senza RITA?

In caso di rendita RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), si applica a titolo d’imposta una ritenuta d’acconto del 15%, che può ridursi con l’anzianità di iscrizione al Fondo previdenziale. Il contribuente può tuttavia sempre scegliere di applicare, in luogo dell’aliquota agevolata al 15%, la tassazione ordinaria.

=> Pensione integrativa: opzioni di anticipo, riscatto e RITA

Le regole sono contenute nel comma 4.ter dell’articolo 11 del dlgs 252/2005, e valgono anche per le altre opzioni da lei citate, ad esempio il riscatto.

Alla somma che viene liquidata si applica una tassazione agevolata del 15%, che viene ridotta di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme di pensione integrativa (es.: fondi pensione) con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

In pratica, in base all’anzianità di iscrizione al fondo, si applica una tassazione agevolata che può andare dal 9 al 15%.

 

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Risposta di Barbara Weisz