Pensione integrativa: deducibilità del Fondo Pensione in busta paga, CU e 730

Risposta di Anna Fabi

17 Luglio 2023 08:42

Matteo chiede:

Sono dipendente di un’azienda del Commercio e aderisco al fondo di categoria. Ho letto che i contributi versati alla previdenza complementare sono interamente deducibili (parte azienda e parte datore di lavoro) dal reddito imponibile IRPEF fino ad un massimo annuo di 5164,57 euro. Mensilmente in busta paga ritrovo l’indicazione delle trattenute a mio carico e del contributo dell’azienda, ma non mi trovo con l’interpretazione della norma.

Mi aspetterei che l’imponibile IRPEF fosse A-B-C-D dove: 

A – reddito lordo
B – contributi obbligatori
C – contributi prev. compl. dipendente
D – contributi prev.compl. azienda

L’azienda opera invece nel seguente modo: imponibile IRPEF = (A+D)-B-C-D. Nella CU (punto 412) l’importo indicato è la somma dei contributi lavoratore e azienda. In pratica, il contributo dell’azienda va prima a sommarsi al reddito e poi viene dedotto annullandosi di fatto e rendendo vano qualsiasi risparmio fiscale. In più, oltre ad avere un risparmio fiscale nullo, queste somme vanno a decrementare i tetto per le deduzioni che il lavoratore potrebbe vantare per i suoi contributi e, comunque, verranno tassate in uscita dal fondo.

Qual è l’interpretazione corretta del conteggio e la normativa di riferimento?

Oltre alle detrazioni, in fase di dichiarazione dei redditi possiamo trovare come agevolazioni anche le deduzioni, più vantaggiose delle prime poiché vanno ad abbattere il reddito del contribuente.

Tra le più diffuse, quelle relative al recupero di spesa sui premi annuali pagati per i fondi previdenziali, per un massimo di € 5.164,57. Sono regolamentati dall’art. 10 lettera e) del Tuir e dalla Circolare n. 70/E del 18/12/2007 Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il quesito in oggetto, i contributi per i fondi pensione complementari dei dipendenti possono essere versati sia direttamente dal datore di lavoro che personalmente dal lavoratore.

  1. Nel primo caso, sulla Certificazione Unica al punto 412 comparirà un importo che il datore di lavoro ha già provveduto a dedurre all’interno del conteggio fiscale riportato nella certificazione annuale; tale importo deve essere riportato, comunque, all’interno della dichiarazione dei redditi per completezza di informazioni (nel 730 nel quadro E II sezione rigo E27 colonna 1).
  2. Nel caso in cui il singolo contribuente ha provveduto a versare premi di natura complementare di sua iniziativa, sia tramite il pagamento diretto in busta paga (in questo caso si troverà un valore nel punto 413) che tramite polizza presso agenzia esterna, tali importi verranno inseriti nel 730, nel quadro E II sezione rigo E27 colonna 2, e dedotti dal reddito complessivo in fase di dichiarazione dei redditi.

Per ottenere la deduzione è necessario che il contribuente abbia capienza  IRPEF. In caso contrario, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà tassata al momento della liquidazione della prestazione, comunicando alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Anna Fabi