Le stock options nella contribuzione previdenziale

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Dicembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Il datore di lavoro può riservare ad una determinata categoria di lavoratori o a singoli lavoratori il diritto di opzione per l’acquisto di azioni ad un prezzo prefissato nel rispetto di un termine iniziale e finale per l’esercizio dell’opzione stessa.

A tal fine, al momento dell’offerta del diritto di opzione, la società  stabilisce un prezzo che rimane fisso ed un termine entro il quale l’opzione può essere esercitata.

In tali casi è esclusa dalla base imponibile la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione e l’importo predeterminato corrisposto dal dipendente, a condizione:

a) che tale importo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta del diritto di opzione;
b) che le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%;
c) l’opzione è esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
d) al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società  risulta quotata in mercati regolamentati;
e) il lavoratore mantiene per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto.

L’individuazione del momento di assoggettamento a prelievo coincide con l’acquisizione da parte del datore di lavoro della notizia dell’avvenuta cessione delle azioni da parte del dipendente, purché il cessionario non sia il datore di lavoro medesimo o la società  emittente.

Tale notizia può essere appresa dal datore di lavoro anche attraverso una comunicazione del lavoratore interessato e determina l’applicazione delle relative ritenute nel primo periodo di paga utile successivo all’avvenuta conoscenza della vendita.

A tal riguardo il datore di lavoro deve informare i destinatari dell’assegnazione della necessità  di comunicargli tempestivamente la cessione delle azioni.