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Conservazione fatture elettroniche: l’acquisizione dell’immagine

di Roberto Grementieri

Pubblicato 26 Giugno 2009
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:23

L’Agenzia delle Entrate dà  il suo ok alla possibilità  di acquisire direttamente l’immagine ottenuta tramite lo spool di stampa, senza dover necessariamente procedere preventivamente alla materializzazione del documento su supporto fisico. A condizione, però, che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.

La rilevante novità  è contenuta nella risoluzione n. 158/E del 15 giugno, con cui l’Agenzia fornisce la propria interpretazione in merito ad alcuni quesiti posti da una associazione di categoria.
Andiamo con ordine.

La conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire con cadenza almeno quindicinale a partire dalla data di invio o ricezione delle stesse.
Sul punto, l’Agenzia ribadisce il chiarimento già  espresso in precedenza: il procedimento di conservazione delle fatture elettroniche deve concludersi entro 15 giorni dal ricevimento o dall’emissione delle stesse, come previsto dal decreto ministeriale.

Stampa dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari.
Pur prodotti nella maggior parte dei casi tramite strumenti informatici, i documenti richiesti dalle disposizioni tributarie, per acquisire rilevanza a quei fini, devono essere materializzati su supporto fisico.

L’istante propone di generare un’immagine digitale statica del documento, procedendo alla stampa solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche.

L’Agenzia, invece, conferma che la materializzazione su supporto fisico è un adempimento indispensabile perché un documento analogico, carente dei requisiti per essere considerato informatico fin dalla sua origine, possa ritenersi giuridicamente esistente e rilevante ai fini delle disposizioni tributarie.

Distinzione tra fatture analogiche e fatture elettroniche.
L’istante propone di non adottare una classificazione rigida tra le due tipologie di documento, consentendo in tal modo a chi emette un numero limitato di fatture elettroniche di stamparne una copia da conservare secondo le regole di quelle analogiche.

Il suggerimento è finalizzato a semplificare l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e le Regioni, introdotto dalla Finanziaria 2008.

Il contribuente, chiarisce l’Agenzia, può emettere fatture elettroniche e consegnarle o spedirle anche in formato cartaceo.

In tal caso, anche la conservazione può avvenire nel medesimo formato.