Moratoria debiti PMI: i moduli per le domande

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Marzo 2012
Aggiornato 3 Giugno 2013 08:59

L'ABI ha messo a punto il modello di richiesta per le PMI che vogliono beneficiare del nuovo accordo per il credito delle imprese 2012 (moratoria debiti) e quello per le banche che vogliono aderire: procedura e scadenze.

Pronti il modello di richiesta destinati alle PMI che intendono aderire alla moratoria sui debiti in base al nuovo accordo 2012 per il credito delle imprese, firmato da ABI e associazioni imprenditoriali il 28 febbraio, che riguarda operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti e operazioni per promuovere lo sviluppo e la ripresa delle attività.

Scarica il modulo di richiesta per le imprese

Scadenza domande

  • Le domande di congelamento delle rate di mutui e leasing bancari devono essere presentate entro il 31 dicembre 2012.
  • Le domande di allungamento dei mutui che a fine 2012 dovessero trovarsi in fase di sospensione devono essere presentate entro 30 giugno 2013.

Requisiti

I termini di adesione alla moratoria, che si rivolge alle PMI con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 mln di euro, oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.

Al momento di presentazione della domanda l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).

Finanziamenti ammessi

L’accordo ripropone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con l’Avviso comune del 2009 e con l’Accordo per il credito del 2011. Le operazioni previste dal nuovo accordo:

OPERAZIONI DI SOSPENSIONE

  • Congelamento mutui: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali,
  • Congelamento leasing: sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing immobiliare e per sei mesi per le operazioni di leasing mobiliare.

Le operazioni di sospensione comportano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Esclusioni:  Queste operazioni non possono riguardare le rate che abbiano già usufruito dei benefici previsti dal precedente accordo del 3 agosto 2009. Le rate non possono essere scadute da più di 90 giorni al momento della presentazione della domanda.

OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO

  • Durata dei mutui estesa per un massimo del 100% di quella residua del piano di ammortamento e comunque non oltre due anni per i mutui chirografari e tre anni per quelli ipotecari.
    E’ possibile chiedere l’allungamento anche per i mutui che abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’avviso comune del 3 agosto 2009 oppure di quella prevista dal nuovo accordo del 28 febbraio: in questo caso, l’impresa può richiedere l’allungamento al termine del periodo di sospensione.

Esclusioni: Queste operazioni non possono riguardare mutui che abbiano già usufruito di analogo beneficio in base all’accordo del 16 febbraio 2011.

  • Scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento: allungamento fino a 270 giorni.
    Può riguardare anche insoluti di pagamento che l’impresa ha sui crediti anticipati dalla banca.
  • Scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB: allungamento per un massimo di 120 giorni delle
  • Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto n.201 del 6 dicembre 2011 (Salva Italia) per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, il finanziamento (che riguarda le società di capitali, inclusa la forma cooperativa) sarà proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa (che deve essere rilevante ai fini delle sopracitate agevolazioni).

PRECISAZIONI

Le domande, sia per la sospensione sia per l’allungamento, possono riguardare anche finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi a due condizioni:

  1. l’ente che eroga l’agevolazione deve aver specificamente deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
  2. l’allungamento o la sospensione del finanziamento non deve modificare il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Condizioni bancarie

Quanto alle condizioni che le banche devono applicare alle PMI per realizzare le operazioni, l’accordo prevede esplicitamente che:

  • All’impresa non vengano addebitati spese e oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per realizzare le relative operazioni di sospensione o allungamento, di cui la banca si impegna a dare adeguata comunicazione.
  • Le operazioni di sospensione, quelle di allungamento del credito a breve termine e del credito agrario, e quelle di allungamento sui mutui con un piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non superiore a tre anni oppure con la copertura del fondo di garanzia per le PMI o del fondo ISMEA, sono realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
  • Se il finanziamento originario era assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo aggiuntivo di ammortamento è condizione necessaria per realizzare l’operazione.
  • Tutte le operazioni dell’accordo sono in generale previste senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell’operazione a condizioni più vantaggiose per l’impresa.
  • Nel caso nel leasing, viene prorogato l’esercizio di opzione del riscatto.
  • Per le operazioni che non beneficiano già della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tali garanzie possono essere richieste in relazione alla sola parte aggiuntiva del piano di ammortamento che si realizza con l’allungamento.

Adesione delle banche

L’accordo non obbliga le banche ad alcuna forma di automatismo nella concessione del credito.Intanto, è disponibile anche il modello di adesione destinato alle banche che su base volontaria decidono di sottoscrivere il nuovo accordo, da inviare all’ABI entro 30 giorni dalla sigla dell’accordo.

Scarica il modulo di adesione per le banche

Le banche che aderiscono al nuovo accordo 2012 si impegnano a un’istruttoria basandosi sui principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le imprese che fanno domanda si impegnano a fornire alla banca informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo anche al fine di consentire la verifica delle loro capacità di continuità aziendale.

La procedura indicata dall’accordo prevede che le banche si impegnino a fornire una risposta alle aziende entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle eventuali richieste aggiuntive di informazioni.

Per le imprese che al momento della presentazione della domanda sono in bonis e non hanno ritardati pagamenti, le domande relative a operazioni di sospensione e a quelle di allungamento per il credito a breve termine e per il credito agrario, si intendono ammesse salvo esplicito rifiuto.

Le banche aderenti possono sempre scegliere condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’accordo.