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Fondo di solidarietà  mutui: moduli e procedure

di Nicola Santangelo

18 Novembre 2010 11:20

Il 15 novembre ha fatto il suo debutto il Fondo di solidarietà  per i mutui prima casa. Il piano di solidarietà  anti-crisi prevede che le famiglie italiane in difficoltà  con il pagamento delle rate a causa di perdita del lavoro o altri eventi sfavorevoli possano presentarsi in banca per richiedere la sospensione dei pagamenti. Tuttavia, è bene precisare che le prime sospensioni si vedranno soltanto a partire dal prossimo anno.

E' sicuramente una opportunità  molto importante offerta dal Ministero dell’Economia vche, a seguito pubblicazione linee guida, ha voluto ribadire i requisiti di accesso all'agevolazione che riguarda i mutui per l'abitazione principale di importo fino a 250.000 euro stipulati da famiglie con reddito annuo non superiore a 30.000 euro.

Nello specifico, il Fondo rimborserà  esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna spesa di istruttoria o commissione e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive. Ciononostante è bene evidenziare la mancata copertura totale dei costi di sospensione delle rate poiché le banche potranno addebitare al proprio cliente la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto spettante dalla banca e quanto effettivamente rimborsato dal fondo.

La sospensione può essere richiesta al massimo due volte per un periodo complessivamente non superiore 18 mesi.

Attenzione però, perché il Fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro sufficienti a soddisfare le esigenze di alcune migliaia di famiglie. I moduli, reperibili al sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, devono essere presentati alla propria banca che, dopo aver effettuato un controllo formale in ordine alla completezza e regolarità , comunica al Gestore del Fondo l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari, la durata residua del mutuo, il debito residuo, il parametro di riferimento ed eventuali oneri notarili.

Una volta ottenuto il nulla osta la banca comunicherà  al beneficiario la sospensione dell'ammortamento previsto o, eventualmente, il diniego.

La sospensione si attiverà  entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione e, visti i necessari tempi tecnici, sarà  abbastanza difficile ottenere il beneficio entro il 2010.