APE Sociale in cumulo con i rimborsi forfettari da volontariato

Risposta di Barbara Weisz

2 Ottobre 2026 08:26

Gabriele chiede:

L’APE Sociale è compatibile con il volontario sportivo ed i rimborsi spese forfettari fino a 400 euro mensili?

L’APE Sociale è compatibile con i rimborsi forfettari riconosciuti al volontario sportivo, a patto che l’associazione li eroghi secondo le regole del decreto sullo sport dilettantistico. Queste somme non formano reddito e il divieto di cumulo dell’APE Sociale riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente o autonomo.

Il rischio nasce quando le condizioni di legge mancano: in quel caso le somme possono essere trattate come compensi di lavoro sportivo, che per l’INPS comportano la decadenza dall’indennità, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

Incumulabilità APE Sociale con redditi di lavoro

L’APE Sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. La regola è fissata dall’art. 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha prorogato la misura fino al 31 dicembre 2026 senza modificare il regime di incumulabilità, come confermato dalla Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026.

La deroga riguarda il lavoro autonomo occasionale definito dall’art. 2222 del Codice civile, cioè un’opera o un servizio svolti senza vincolo di subordinazione e senza abitualità. Chi supera la soglia decade dall’indennità per l’intero anno e deve restituire i ratei incassati.

Per chi ha ottenuto la certificazione prima del 2024 si applica il regime precedente, previsto dall’art. 1, comma 183, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: compatibilità con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a 8.000 euro annui e da lavoro autonomo fino a 4.800 euro annui, secondo la Circolare INPS n. 35 del 20 febbraio 2024.

Rimborsi forfettari ai volontari sportivi esclusi dal reddito

I rimborsi forfettari ai volontari sportivi non concorrono a formare il reddito di chi li riceve. Lo stabilisce l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, del DL 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

La stessa norma fissa le condizioni perché il rimborso forfettario sia legittimo:

  • il limite complessivo è di 400 euro mensili per ciascun volontario, anche per attività svolte nel Comune di residenza;
  • il rimborso è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP o Sport e salute;
  • gli organismi competenti devono aver deliberato le tipologie di spese e le attività di volontariato rimborsabili in forma forfettaria;
  • l’ente deve comunicare nominativo e importo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si è svolta l’attività.

Il comma 3 dello stesso articolo dichiara il volontariato sportivo incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge l’attività. La prestazione è gratuita per definizione, e il rimborso compensa le spese senza remunerare il lavoro.

I rimborsi forfettari, pur esclusi dal reddito, si sommano agli eventuali compensi da lavoro sportivo per il superamento delle franchigie previste dagli artt. 35, comma 8-bis, e 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021. Il calcolo riguarda soltanto chi, oltre al volontariato, percepisce compensi sportivi da altri enti.

Volontario o lavoratore sportivo: effetti sull’APE Sociale

Per l’INPS il lavoro sportivo dilettantistico svolto dopo la decorrenza dell’APE Sociale fa decadere dall’indennità, salvo che si tratti di lavoro autonomo occasionale. La Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 lo motiva così: dal 1° luglio 2023 i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti sono redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, e non più redditi diversi. La stessa circolare affida alle sedi l’esame del contratto per stabilire se l’attività sia davvero occasionale.

Redditi del titolare di APE Sociale Effetti sulla prestazione INPS
Rimborso forfettario entro 400 euro mensili, per eventi riconosciuti, con delibera e comunicazione al RASD Somma esclusa dal reddito: non rientra nel divieto di cumulo
Rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate Nessun reddito: nessun effetto sull’APE Sociale
Somme oltre 400 euro mensili, senza delibera o fuori dagli eventi riconosciuti La parte non coperta dall’art. 29 rischia di essere trattata come compenso di lavoro sportivo
Compenso da lavoro sportivo autonomo occasionale Compatibile entro 5.000 euro lordi annui, previa verifica INPS del contratto
Collaborazione coordinata e continuativa sportiva o rapporto di lavoro dipendente Decadenza dall’APE Sociale, a prescindere dall’importo

Nessuna circolare INPS affronta in modo espresso il volontario sportivo titolare di APE Sociale: la compatibilità si ricava dalla natura non reddituale dei rimborsi stabilita dalla legge.

APE Sociale e rimborsi fino a 400 euro

Nel suo caso, i rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese non fanno perdere l’APE Sociale, a condizione che l’ente rispetti l’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021. Ricondurre il volontariato al lavoro occasionale sarebbe un argomento più debole, perché collocherebbe somme che la legge esclude dal reddito tra i redditi di lavoro, cioè nell’area in cui l’INPS applica la decadenza.

Prima di accettare i rimborsi, si faccia dare dall’associazione le seguenti conferme:

  • esistenza della delibera che individua le spese e le attività rimborsabili in forma forfettaria;
  • collegamento del rimborso a manifestazioni o eventi riconosciuti dall’organismo di affiliazione;
  • comunicazione del suo nominativo e degli importi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • assenza di qualsiasi incarico retribuito con lo stesso ente, anche come istruttore o collaboratore.

Il tetto di 400 euro si calcola effettuando la somma complessiva dei rimborsi forfettari di tutti gli enti per cui presta volontariato. Poiché i rimborsi non sono reddito, non si sommano ai compensi di lavoro autonomo occasionale ai fini del limite di 5.000 euro, che resta interamente disponibile per eventuali prestazioni occasionali. Se la certificazione dell’APE Sociale risale a prima del 2024, valgono i limiti di 8.000 e 4.800 euro del regime precedente.

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