Tratto dallo speciale:

Veicoli fuori uso: nuove regole UE su riciclo, ricambi ed export

di Teresa Barone

25 Agosto 2026 10:27

logo PMI+ logo PMI+
Il Regolamento UE 2026/1738 è in vigore dal 13 agosto, con applicazione generale dal 2028 e scadenze fino al 2036 per costruttori e filiera automotive.

Il Regolamento (UE) 2026/1738 sui veicoli fuori uso è in vigore dal 13 agosto 2026, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio, però la maggior parte delle nuove regole si applicherà dal 1° settembre 2028. Per costruttori, demolitori, ricambisti, officine ed esportatori il calendario prosegue fino al 2036: responsabilità estesa del produttore e incentivi al riuso dal 2029, nuovi controlli sull’export dal 2031, plastica riciclata al 15% dal 2032 e al 25% dal 2036.

Il calendario del Regolamento UE dal 2026 al 2036

Le nuove prescrizioni del Regolamento (UE) 2026/1738 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026 seguono un calendario differenziato. Ai sensi dell’articolo 59, la decorrenza formale del 13 agosto 2026 precede di oltre due anni l’applicazione generale fissata al 1° settembre 2028, con ulteriori obblighi distribuiti negli anni successivi.

Data Misura Soggetti interessati
13 agosto 2026 Il Regolamento è in vigore; si applica l’articolo 53 sulle modifiche al Regolamento batterie. Istituzioni UE e soggetti interessati dalle disposizioni già applicabili.
1° settembre 2028 Parte l’applicazione generale del Regolamento ed è abrogata la Direttiva 2000/53/CE, ferme le disposizioni transitorie previste dall’articolo 57. Filiera dei veicoli M1 e N1, secondo le singole disposizioni.
1° settembre 2029 Si applicano strategia di circolarità dei costruttori, responsabilità estesa del produttore, accesso alle informazioni tecniche, regole sui ricambi usati e incentivi nazionali al riuso. Costruttori, produttori, officine, ricambisti, demolitori e gestori dei rifiuti.
1° gennaio 2030 Si applicano i target minimi del 95% per riutilizzo e recupero e dell’85% per riutilizzo e riciclo, calcolati sul peso medio per veicolo e al netto delle batterie. Produttori, organizzazioni di responsabilità del produttore e gestori dei rifiuti.
1° settembre 2031 Le auto usate destinate fuori UE possono essere esportate solo se non sono veicoli fuori uso e risultano idonee alla circolazione; si amplia inoltre l’ambito a ulteriori categorie di veicoli. Esportatori, dogane, autorità competenti e operatori delle nuove categorie incluse.
1° gennaio 2032 Il riciclo della plastica dei veicoli fuori uso deve raggiungere almeno il 30% del peso medio complessivo della plastica considerata dal Regolamento. Produttori, organizzazioni di responsabilità del produttore e gestori dei rifiuti.
1° settembre 2032 I nuovi tipi di veicolo devono rispettare il 15% di plastica riciclata e i requisiti di progettazione per riuso, riciclo e recupero; diventa obbligatorio il passaporto digitale di circolarità. Costruttori e filiera dei nuovi veicoli soggetti alle disposizioni.
entro il 14 agosto 2033 Dovrà iniziare l’applicazione delle quote minime di acciaio e alluminio riciclati fissate con gli atti delegati della Commissione. Costruttori e fornitori dei materiali interessati.
1° settembre 2036 La quota minima di plastica riciclata nei nuovi tipi di veicolo sale al 25%. Costruttori e fornitori della filiera automotive.

Incentivi pubblici ammessi dal 2029

Dal 1° settembre 2029 gli Stati membri dovranno incentivare riutilizzo, rigenerazione, retrofit e ricondizionamento di parti e componenti rimossi durante l’uso o a fine vita del veicolo. L’articolo 32 consente anche incentivi economici e la previsione che officine e manutentori offrano al cliente, accanto ai componenti nuovi, ricambi usati, rigenerati o ricondizionati, purché la misura eviti oneri eccessivi per micro e piccole imprese.

Dalla stessa data, l’articolo 31 impone agli operatori che vendono ricambi usati, rigenerati o ricondizionati, anche online, di rispettare i requisiti di etichettatura e, nelle vendite ai consumatori, di assicurare che i componenti mantengano funzioni e prestazioni richieste nell’uso normale. Il Regolamento crea così una base più strutturata per il mercato europeo del ricambio di seconda vita.

L’articolo 11 prevede inoltre, dal 1° settembre 2029, accesso standardizzato e non discriminatorio alle informazioni tecniche necessarie per rimuovere e sostituire batterie, motori elettrici, componenti contenenti materie prime critiche e parti codificate digitalmente. Dal 1° settembre 2032, l’articolo 13 introduce il Digital Circularity Vehicle Passport, che includerà anche il catalogo ufficiale dei ricambi del tipo di veicolo.

Plastica riciclata, tabella obblighi

L’articolo 6 fissa per i nuovi tipi di veicolo una quota minima di plastica riciclata post-consumo del 15% dal 1° settembre 2032 e del 25% dal 1° settembre 2036. Almeno il 20% di ciascun target dovrà provenire da veicoli fuori uso oppure da parti e componenti rimossi durante la fase di utilizzo.

Tradotto sui due target, la quota proveniente dal circuito dei veicoli dovrà valere almeno 3 punti percentuali nel 2032 e almeno 5 punti percentuali nel 2036 rispetto alla massa di plastica considerata. Per acciaio e alluminio le percentuali non sono ancora fissate: la Commissione dovrà adottare entro il 30 settembre 2028 gli atti delegati che stabiliranno le soglie e la relativa data di applicazione, comunque entro il 14 agosto 2033.

Il Regolamento apre anche alla futura definizione di quote per magnesio e materiali presenti nei magneti permanenti, tra cui neodimio, disprosio e praseodimio. Per la filiera europea, il recupero delle terre rare dai rifiuti elettronici offre già un riferimento industriale sulla valorizzazione delle materie prime critiche.

Riciclo e target per veicoli fuori uso

Dal 1° gennaio 2030, l’articolo 33 impone agli Stati membri di assicurare che i gestori raggiungano almeno il 95% di riutilizzo e recupero e l’85% di riutilizzo e riciclo, calcolati sul peso medio per veicolo, batterie escluse. Dal 1° gennaio 2032 si aggiunge un obiettivo annuale di riciclo della plastica pari ad almeno il 30% del peso medio complessivo della plastica dei veicoli fuori uso considerata dalla norma.

Dal 1° settembre 2029 l’articolo 16 attribuisce ai produttori la responsabilità estesa per i veicoli immessi per la prima volta sul mercato di uno Stato membro. L’articolo 20 stabilisce che i contributi finanziari dei produttori coprano, tra le altre voci, i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso, considerando i ricavi ottenuti dalla vendita dei ricambi usati e delle materie prime secondarie.

Export extra UE limitato ai veicoli idonei dal 2031

Dal 1° settembre 2031 un veicolo usato potrà essere esportato fuori dall’Unione soltanto se, ai sensi dell’articolo 39, non è classificato come veicolo fuori uso ed è idoneo alla circolazione alla data della dichiarazione di esportazione, salvo l’eccezione prevista per i veicoli di speciale interesse culturale.

Per ogni mezzo saranno richiesti il VIN, l’indicazione dello Stato membro dell’ultima immatricolazione e una dichiarazione o certificazione che attesti il rispetto dei requisiti. L’articolo 40 prevede verifiche elettroniche e automatizzate da parte delle autorità doganali attraverso i sistemi europei collegati ai registri nazionali, così da ridurre l’esportazione di veicoli giunti a fine vita presentati come semplice usato.

Primi obblighi dal 1° settembre 2028

Il nucleo iniziale del Regolamento riguarda dal 1° settembre 2028 autovetture M1 e veicoli commerciali leggeri N1; l’articolo 2 amplia poi l’ambito con date differenziate. Dal 1° settembre 2029 sono inclusi alcuni veicoli speciali M1 e N1, mentre dal 1° settembre 2031 sono considerate anche le categorie M2, M3, N2, N3 e O e i veicoli di categoria L, secondo le esclusioni e le limitazioni previste dalla stessa norma.

Le singole prescrizioni non si applicano nello stesso modo a tutte le categorie. Per mezzi speciali e veicoli di categoria L il Regolamento esclude infatti l’applicazione di varie disposizioni, per cui la data di estensione dell’ambito non equivale automaticamente all’estensione di ogni obbligo previsto per auto e furgoni.

Gli adempimenti per imprese e filiera automotive

Per le imprese i nuovi adempimenti sono distribuiti lungo l’intero ciclo di vita del veicolo, con effetti diversi a seconda dell’attività svolta:

  • i costruttori dovranno preparare strategie di circolarità, dati sui materiali riciclati, informazioni tecniche e passaporto digitale secondo le rispettive scadenze;
  • gli autoriparatori e i ricambisti saranno coinvolti nel mercato dei componenti usati, rigenerati e ricondizionati e nell’accesso alle informazioni necessarie alla loro sostituzione;
  • i demolitori e gestori dei rifiuti dovranno rispettare requisiti più articolati di rimozione, trattamento, tracciabilità e raggiungimento dei target di recupero;
  • gli esportatori di veicoli usati dovranno documentare dal 2031 lo stato del mezzo e la sua idoneità alla circolazione.

Fino all’applicazione generale del nuovo Regolamento, le regole già vigenti continuano ad applicarsi alla gestione dei veicoli fuori uso. In Italia vanno quindi tenuti separati gli obblighi europei futuri dalle disposizioni nazionali già applicabili, comprese la rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo e, per i soggetti obbligati, il MUD 2026 per la comunicazione Veicoli fuori uso.