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MUD 2026 in scadenza il 3 luglio: obblighi e novità del modello

di Teresa Barone

Pubblicato 10 Marzo 2026
Aggiornato 15:49

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MUD 2026 in GU: scadenza al 3 luglio. Chi deve presentare la dichiarazione ambientale, le novità RENTRI e come inviare il modello.

Il DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, ha approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2026), da utilizzare per le dichiarazioni relative ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025. La pubblicazione oltre il termine ordinario del 1° marzo ha attivato automaticamente il meccanismo di proroga previsto dalla Legge n. 70/1994: la scadenza non è il consueto 30 aprile ma quest’anno è il 3 luglio 2026.

Chi è obbligato a presentare il MUD 2026

L’obbligo di Dichiarazione ambientale riguarda una platea ampia di soggetti obbligati, individuati dall’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 197/2021. Sono tenuti alla dichiarazione:

  • chi effettua la raccolta e il trasporto di rifiuti a titolo professionale, incluso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  • i commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali con più di dieci dipendenti che generano rifiuti da lavorazioni artigianali e industriali, attività di recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione e depurazione delle acque reflue, fosse settiche e abbattimento di fumi.

Sono invece esonerati i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Attenzione: l’esonero non opera in automatico in presenza di rifiuti pericolosi, anche in piccola quantità: in caso di dubbio è opportuno verificare la propria posizione prima della scadenza.

Scadenza MUD 2026: il meccanismo della proroga

La scadenza ordinaria per la presentazione del MUD è il 30 aprile di ogni anno. L’art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 70/1994 prevede però un meccanismo automatico: quando il decreto di approvazione del modello viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo il 1° marzo, il termine slitta a 120 giorni dalla data di pubblicazione, senza necessità di alcun provvedimento aggiuntivo.

Il DPCM 30 gennaio 2026 è stato pubblicato il 5 marzo 2026: ne consegue che la scadenza MUD 2026 è fissata al 3 luglio 2026. Il nuovo modello sostituisce integralmente quello approvato con il DPCM 29 gennaio 2025, che aveva disciplinato le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Le novità del modello MUD 2026

Le modifiche al modello riguardano principalmente l’allineamento al sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e al DM 28 giugno 2024, n. 127. Nel dettaglio:

  • la scheda AUT è stata aggiornata per allineare le tipologie di autorizzazioni dichiarate alle categorie previste nel registro RENTRI;
  • la scheda RIF e la comunicazione semplificata recano nuove diciture relative allo stato fisico dei rifiuti, sempre in coerenza con la nomenclatura RENTRI;
  • le istruzioni di compilazione ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 indicano che il calcolo previsto per gli operatori deve essere conservato presso l’unità locale, in linea con le disposizioni del registro elettronico;
  • nella scheda Materiali Secondari il termine “aggregati riciclati” è sostituito con “aggregati recuperati”, per adeguarsi alla definizione introdotta dal DM n. 127/2024.

Come presentare il MUD 2026

La dichiarazione va trasmessa esclusivamente in modalità telematica alle Camere di Commercio competenti. Ogni unità locale soggetta all’obbligo deve presentare una dichiarazione separata alla Camera di Commercio del territorio in cui è insediata. I soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione presentano invece il MUD alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa.

Sarà Unioncamere a rendere disponibili i prodotti informatici e i portali per la compilazione e la presentazione del MUD 2026. Per le Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso e Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il software sarà pubblicato nella sezione MUD del portale EcoCamere e sul sito del MUD Telematico. I diritti di segreteria ammontano a 10 euro per dichiarazione, pagabili esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Sanzioni per mancata presentazione del MUD

La mancata presentazione entro il 3 luglio 2026, così come la presentazione con dati incompleti o errati, espone i soggetti obbligati alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). L’importo può arrivare fino a 15.600 euro. La corretta compilazione richiede la verifica della coerenza tra i dati del MUD, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti, tenendo conto dei flussi registrati anche sul portale RENTRI per il MUD 2025, primo anno di piena sovrapposizione tra i due sistemi.