L’estensione della flat tax sugli straordinari degli infermieri alle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate era legge da gennaio, senza indicazioni su come effettuare i versamenti. L’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio con una risposta pubblicata tra le domande frequenti, confermando che case di cura, cliniche e RSA accreditate possono applicare l’imposta sostitutiva usando gli stessi codici tributo già in uso alle aziende del Servizio sanitario nazionale.
In sintesi:
- l’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri nasce con l’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- l’articolo 1, comma 944, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 la estende agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, comprese le RSA e le altre strutture residenziali e socio-assistenziali;
- la FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2026 esclude l’istituzione di nuovi codici e rinvia alla risoluzione n. 7/E del 31 gennaio 2025;
- il codice tributo principale per il modello F24 è 1069, da esporre nella sezione Erario con il mese della trattenuta e l’anno d’imposta.
Codici tributo per il versamento con modello F24
Le strutture private accreditate versano l’imposta sostitutiva del 5% con il codice tributo 1069, lo stesso già previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale. L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella FAQ del 28 luglio 2026, qualificando l’intervento della Legge di Bilancio 2026 come «ampliamento della sfera soggettiva di applicazione di un’imposta sostitutiva già esistente» e non come nuovo tributo. Da qui la conseguenza pratica: nessun codice dedicato al settore privato.
I codici istituiti con la risoluzione n. 7/E del 31 gennaio 2025 per il modello F24 sono cinque:
- 1069 per l’imposta sostitutiva dovuta in via ordinaria;
- 1608 per l’imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;
- 1924 per l’imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;
- 1925 per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
- 1309 per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.
Compilazione del modello e ruolo del sostituto d’imposta
L’adempimento spetta alla struttura in qualità di sostituto d’imposta, non all’infermiere: il datore di lavoro applica l’aliquota agevolata sul cedolino, opera la trattenuta e versa l’importo. In sede di compilazione il codice va esposto nella sezione Erario, in corrispondenza degli importi a debito, indicando come mese di riferimento quello della trattenuta nel formato 00MM e come anno di riferimento l’anno d’imposta nel formato AAAA.
La stessa risoluzione ha istituito i codici 176E, 177E e 178E per il modello F24 enti pubblici, utilizzabile dalle amministrazioni e dagli enti soggetti al regime di tesoreria unica. Una clinica o una RSA privata accreditata resta quindi sul modello F24 ordinario. Poiché il comma 944 è in vigore dal 1° gennaio 2026, le strutture che finora hanno applicato la tassazione ordinaria sugli straordinari degli infermieri possono riallineare la posizione con le operazioni di conguaglio previste dall’articolo 23 del DPR 600/1973.
Compensi ammessi alla flat tax del 5%
L’aliquota agevolata copre i compensi per lavoro straordinario in senso proprio, cioè le ore prestate oltre l’orario contrattuale, e non ogni voce che il cedolino retribuisce con una maggiorazione. Il criterio nasce dalla risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, che ha richiamato il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, già affermato dalla Corte di cassazione (ord. n. 2778 del 5 febbraio 2021) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 264/2017).
Su un punto l’Agenzia ha però corretto sé stessa. Con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, dopo il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministero della Salute, ha ammesso all’imposta sostitutiva anche i compensi per le ore di pronta disponibilità effettivamente prestate, superando l’esclusione affermata a ottobre. Sono invece fuori dall’agevolazione le prestazioni svolte in sede elettorale, estranee alle esigenze della struttura sanitaria.
Per le strutture private un’avvertenza si impone. I due interpelli ragionano sull’articolo 47 del CCNL del comparto Sanità 2019-2021, contratto che nel privato accreditato non trova applicazione: la qualificazione della singola voce va quindi verificata sul contratto collettivo applicato dalla struttura, perché il comma 944 richiama l’imposta del comma 354 senza indicare un CCNL di riferimento.
Il risparmio in busta paga sullo straordinario
Il beneficio cresce con l’aliquota marginale del lavoratore, perché l’imposta sostitutiva assorbe sia l’IRPEF sia le addizionali regionale e comunale. La tabella confronta il netto su 1.200 euro lordi di straordinari annui, ipotizzando addizionali complessive del 2,5% e le aliquote IRPEF 2026, pari al 23% fino a 28.000 euro, al 33% fino a 50.000 euro e al 43% oltre.
| Aliquota marginale del lavoratore | Netto su 1.200 euro di straordinari |
|---|---|
| 23% con tassazione ordinaria | circa 894 euro, contro 1.140 euro con l’imposta sostitutiva |
| 33% con tassazione ordinaria | circa 774 euro, contro 1.140 euro con l’imposta sostitutiva |
| 43% con tassazione ordinaria | circa 654 euro, contro 1.140 euro con l’imposta sostitutiva |
A parità di ore, un infermiere di RSA con reddito intorno ai 30.000 euro porta a casa oltre 360 euro netti in più all’anno. La misura non prevede né un tetto di importo agevolabile né una soglia di reddito del lavoratore, a differenza delle detassazioni introdotte per il solo 2026 dalla Manovra.
Rapporto con la detassazione al 15% su notturno e festivi
La Legge di Bilancio 2026 ha costruito un sistema di flat tax sul lavoro dipendente che tiene lo straordinario diurno e feriale sulla tassazione IRPEF ordinaria. L’imposta sostitutiva del 15% prevista dai commi 10 e 11 dell’articolo 1 della legge 199/2025 colpisce maggiorazioni e indennità per notturno, festivo, riposo settimanale e turni entro 1.500 euro annui, per chi nel 2025 non ha superato 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente.
La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 ha esteso il 15% all’intera retribuzione dello straordinario notturno e festivo. Per un infermiere di una struttura accreditata le due discipline possono quindi intercettare la stessa ora di lavoro, con esiti diversi: il 5% di settore non ha limiti di importo, il 15% generalista si ferma a 1.500 euro. Il coordinamento fra le due misure non è stato affrontato da alcun documento di prassi, e in attesa di indicazioni la scelta va documentata nella codifica delle voci del cedolino.
I nodi aperti per RSA e strutture accreditate
La FAQ sui codici tributo chiude il problema dei versamenti e lascia aperti i quesiti sollevati da ARIS nella richiesta di consulenza giuridica presentata all’Agenzia nel gennaio 2026: l’inclusione di coordinatori infermieristici, caposala e dirigenti infermieristici, il trattamento dei gettoni per i turni aggiuntivi, l’applicabilità dell’agevolazione allo straordinario forfetizzato.
Il dato letterale del comma 944 depone per una lettura ampia, poiché la norma parla di personale dipendente delle strutture sanitarie e delle RSA senza distinguere per ruolo. La prassi dell’Agenzia sul comma 354 va però nella direzione opposta, avendo escluso dall’agevolazione il personale con inquadramento universitario (risposta a interpello n. 139 del 20 maggio 2025). Fino a un chiarimento espresso, l’applicazione estensiva espone la struttura al rischio di recupero d’imposta e sanzioni sul sostituto.