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Assunzioni agevolate, sgravi INPS arretrati per agenti assicurativi

di Barbara Weisz

30 Luglio 2026 11:26

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Recupero Esonero giovani under 36 e Decontribuzione Sud per assunzione di broker, agenti e subagenti dal 2022: arretrati su domanda tramie Uniemens.

Assunzioni agevolate arretrate finalmente recuperabili per gli agenti e intermediari assicurativi che negli anni scorsi si erano visti negare gli sgravi contributivi, e il conguaglio va chiuso entro la fine dell’anno. Con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026 , l’INPS ha infatti recepito la norma di interpretazione autentica sulla misura della Legge di Bilancio 2026 che riconosce anche a broker, agenti, subagenti e procacciatori l’Esonero giovani under 36 e la Decontribuzione Sud per gli eventi realizzatisi dal 1° luglio 2022, chiudendo un contenzioso amministrativo che durava da anni e che in diverse sedi territoriali si era tradotto in richieste di restituzione.

In sintesi:

  • il credito derivante dagli esoneri arretrati può essere fatto valere soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
  • l’esonero giovani under 36 vale fino a 6.000 euro annui per lavoratore sulle assunzioni fino al 31 dicembre 2022 e fino a 8.000 euro annui su quelle del 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e dell’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022;
  • la Decontribuzione Sud vale il 30% dei contributi datoriali esonerabili per i periodi da luglio 2022 a dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178/2020;
  • il conguaglio degli arretrati passa per cinque codici causale Uniemens distinti per misura, periodo e ubicazione della sede, elencati al paragrafo 5 della circolare INPS n. 80/2026;
  • i datori che non hanno mai fruito delle agevolazioni devono presentare una richiesta al Cassetto Previdenziale del Contribuente, secondo il paragrafo 5.3 della stessa circolare.

Esonero retroattivo per broker, agenti e subagenti assicurativi

L’esonero contributivo per gli intermediari assicurativi spetta ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione delle due misure, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22. L’allegato XIV della legge di Bilancio 2026 elenca quattro codici ATECO 2007: 66.22.01 broker di assicurazioni, 66.22.02 agenti di assicurazioni, 66.22.03 sub-agenti di assicurazioni, 66.22.04 produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni. Le assunzioni agevolate retroattive riguardano quindi l’intera filiera distributiva del settore, non le compagnie.

Con l’entrata in funzione della classificazione ATECO 2025, dal 1° aprile le quattro voci confluiscono nell’unico codice 66.22.00, collocato nella sezione L. Le matricole DM che fino al 31 marzo 2025 avevano uno dei codici precedenti sono passate automaticamente al nuovo. L’INPS avverte che il codice 66.22.00 riconduce a settori economici differenti, e che l’attività effettivamente esercitata va accertata a prescindere dal codice attuale.

Esonero under 36, arretrati fino a 6.000 e 8.000 euro

L’esonero giovani under 36 azzera la contribuzione datoriale entro un tetto di 6.000 euro annui per lavoratore sulle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2022 e di 8.000 euro annui su quelle del 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a termine, quando il lavoratore non ha compiuto il trentaseiesimo anno di età e non è mai stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore. La durata è di 36 mesi, elevati a 48 se la sede o l’unità produttiva si trova in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La ragione per cui l’esonero under 36 arretrato copre anche il 2023 sta nella proroga disposta dal comma 297 della legge di Bilancio 2023, che richiama espressamente il comma 10 della legge 178/2020 su cui è intervenuta la norma di interpretazione autentica. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la misura per gli eventi compresi fra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, e questo delimita l’arco degli arretrati recuperabili.

Decontribuzione Sud al 30% dal 2022 al 2024

La Decontribuzione Sud 2021-2024 (istituita dall’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 178/2020) riduce del 30% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede si trova in una delle otto regioni del Mezzogiorno. Per gli intermediari assicurativi l’interpretazione estensiva copre i periodi di spettanza compresi fra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, in coerenza con la decisione della Commissione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022 e con le successive proroghe.

Quella recuperabile riguarda esclusivamente le mensilità pregresse fino a dicembre 2024, mentre la misura applicabile oggi ai dipendenti dell’agenzia è però un’altra, riscritta dalla legge di Bilancio 2025 con aliquote decrescenti fino al 2029.

Codici Uniemens di recupero esoneri contributivi arretrati

Il recupero degli esoneri contributivi arretrati si effettua su uno dei flussi di competenza dell’anno 2026, valorizzando l’elemento InfoAggcausaliContrib all’interno di DenunciaIndividuale e DatiRetributivi, con una causale diversa per ciascuna combinazione di misura, periodo e ubicazione della sede. La sezione va ripetuta per ogni mese di arretrato.

Misura e periodo dell’evento incentivato Codice causale Uniemens e codice DM2013 degli arretrati
Decontribuzione Sud, mensilità da luglio 2022 a dicembre 2024 DESU, con IdentMotivoUtilizzoCausale valorizzato a N; nel DM2013 virtuale L571
Under 36, assunzioni e trasformazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, durata 36 mesi GI36; nel DM2013 virtuale L545
Under 36, assunzioni e trasformazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 in una delle otto regioni del Mezzogiorno, durata 48 mesi GI48; nel DM2013 virtuale L547
Under 36, assunzioni e trasformazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, durata 36 mesi EG36; nel DM2013 virtuale L573
Under 36, assunzioni e trasformazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in una delle otto regioni del Mezzogiorno, durata 48 mesi EG48; nel DM2013 virtuale L575

Per le causali dell’esonero giovani l’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale accoglie la data di assunzione o di trasformazione. Le agenzie che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono comunque fruire dell’esonero spettante seguono una strada diversa dal flusso corrente, avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni Uniemens/Vig.

Come fare domanda dal Cassetto previdenziale

Prima di esporre qualsiasi importo occorre fare domanda all’INPS:

  • i datori precedentemente esclusi che non hanno mai fruito delle agevolazioni presentano una richiesta tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, alla voce Altre Agevolazioni, indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti;
  • i datori ai quali è stato disconosciuto il conguaglio già esposto nel flusso presentano la richiesta alla voce Verifica agevolazioni contributive, indicando periodi e importi oggetto del precedente recupero, adempimento propedeutico alla predisposizione dei flussi regolarizzativi.

Codice autorizzazione 9D

Conclusa la verifica, la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice autorizzazione 9D, che assume il significato di azienda destinataria dell’articolo 1, commi 860-862, della legge 199/2025, per il periodo da gennaio a dicembre 2026. Poiché le due misure sono aiuti di Stato, l’INPS registra gli esoneri fruiti nel 2026 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e verifica il rispetto del massimale previsto dalla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Restituzione sgravi non cumulabili

Su uno stesso lavoratore l’esonero giovani under 36 esclude altri sgravi contributivi. Chi ha già applicato un beneficio incompatibile deve prima restituirlo, e solo dopo può esporre il nuovo esonero:

  • chi ha usato l’agevolazione al 50% dell’articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cosiddetto incentivo GECO, restituisce le quote valorizzando in AltreADebito il codice causale M472;
  • chi ha applicato allo stesso lavoratore la Decontribuzione Sud della legge di Bilancio 2021 restituisce le quote fruite con il codice causale M543.

La scelta produce esiti economici diversi e va calcolata caso per caso. Su un dipendente assunto nel 2023 in una sede del Mezzogiorno la Decontribuzione Sud vale il 30% dei contributi datoriali senza tetto d’importo, mentre l’esonero giovani azzera la contribuzione entro 8.000 euro annui per un massimo di 48 mesi: con retribuzioni medio-basse il secondo rende di più, con imponibili elevati il confronto va rifatto anno per anno prima di restituire alcunché.

Ricorsi pendenti in autotutela, istanze respinte riesaminate

Le sedi territoriali riesaminano il contenzioso amministrativo ancora aperto e procedono all’accoglimento in autotutela delle richieste presentate da soggetti iscritti alla Camera di Commercio con uno dei codici ATECO ammessi, definendo così il ricorso. I ricorsi già istruiti con proposta di reiezione e ancora pendenti tornano alle Strutture territoriali per essere trattati con lo stesso criterio.

Il riesame passa comunque per il riscontro camerale. Se dalla visura l’attività di intermediazione assicurativa non emerge, oppure emerge con attribuzione di secondarietà, il ricorso è istruito con proposta di reiezione e il datore non accede al beneficio. Per il contenzioso già definito, le istanze di applicazione retroattiva sono gestite direttamente come nuove istanze, con attribuzione dell’esonero quando ricorrono i requisiti previsti.

Cambio codice ATECO con riscontro camerale

La richiesta di modifica retroattiva del codice ATECO 2007 su una matricola DM, presentata per sostituire un codice escluso con uno ammesso, è accolta soltanto dopo tre verifiche congiunte, pensate per intercettare le riclassificazioni costruite a posteriori.

  • la coerenza con la visura camerale, ossia che il codice richiesto risulti alla Camera di Commercio come primario o prevalente;
  • la decorrenza della registrazione, ossia che quel codice fosse già primario o prevalente alla data di decorrenza del beneficio;
  • l’assenza di un contestuale cambio di settore di classificazione ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che modificherebbe il codice statistico contributivo e con esso gli obblighi contributivi dell’azienda.

Superate le verifiche con esito positivo, la modifica è accolta e apre la strada al recupero degli arretrati. Le agenzie che devono ancora sistemare la propria posizione camerale hanno quindi due adempimenti in fila, e una sola finestra per completarli entrambi.