Rendita a durata definita, montante non erogato matura nel comparto scelto

Risposta di Barbara Weisz

7 Agosto 2026 08:34

Eliano chiede:

Dopo aver raggiunto l’età per la pensione, sarà possibile attivare la rendita definita per parte del montante fpa (diciamo 50%) e ritirare capitale (diciamo 40%) lasciando maturare sul suo comparto il 10% indefinitamente? Quali combinazioni sono ammesse tenendo come base la scelta della rendita definita sul restante del montante?

No, quella ripartizione non è ammessa. Al pensionamento, il montante si divide in due sole parti: una quota in capitale fino al 50% e tutto il resto destinato a una sola prestazione periodica. Non esiste una terza quota da lasciare in accumulo. L’obiettivo che ha in mente si raggiunge però per un’altra via: il montante destinato alla rendita a durata definita non esce dal fondo ma continua a essere investito nel comparto che indica lei al momento della domanda e ogni rata viene ricalcolata su quel valore.

Le due quote in cui si divide il montante

La quota liquidabile in capitale arriva al 50% del montante finale accumulato, e la parte rimanente alimenta una sola prestazione periodica. La soglia era stata portata al 60% dalla legge di bilancio 2026, poi l’art. 16-ter della legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge n. 62/2026, l’ha riportata al 50% con effetto dal 1° luglio 2026. Le forme periodiche sono invece alternative fra loro: rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata non si sommano, come chiarisce la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026. L’unica somma consentita è quella fra la quota in capitale e una delle cinque formule di erogazione del montante.

Montante non erogato investito nel comparto scelto

Durante l’erogazione il fondo mantiene in gestione il montante non ancora liquidato e lo investe nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta; in assenza di indicazione si applica il comparto a connotazione più prudenziale. La facoltà di cambiare comparto sopravvive alla fase di accumulo, quindi l’iscritto può ancora modificare la linea di investimento secondo le modalità previste dal proprio fondo. È qui che il suo obiettivo trova risposta: la quota destinata alla rendita continua a produrre rendimenti, senza bisogno di ritagliare una terza porzione.

Quello che si perde con la richiesta della prestazione è invece la contribuzione. Dal momento della domanda non sono più ammessi versamenti sulla posizione posta in erogazione, e con essi la deducibilità fino a 5.300 euro l’anno, insieme alle altre prerogative della fase di accumulo come anticipazioni e trasferimenti. Il meccanismo che tiene insieme prelievo parziale e contribuzione deducibile appartiene solo alla RITA.

Ricalcolo rata sul montante residuo e rendimenti

Le rate della rendita a durata definita non hanno importo fisso: ciascuna si ottiene dividendo il montante residuo al momento della liquidazione, comprensivo dei rendimenti maturati o delle perdite subite, per il numero di rate ancora da erogare. Il risultato è che l’assegno segue l’andamento del comparto, in aumento negli anni positivi e in riduzione in quelli negativi.

Un esempio con numeri chiarisce l’ordine di grandezza. Si ipotizzi un montante di 100mila euro, con 50mila euro riscossi in capitale e 50mila euro destinati alla rendita, e una durata ipotetica di diciotto anni con rata annuale. La prima rata è pari a 50.000 diviso 18, cioè 2.778 euro, e lascia un residuo di 47.222 euro. La seconda rata dipende da come quel residuo si è mosso nell’anno.

Andamento del comparto nel primo anno Rata del secondo anno
Rendimento positivo del 3% 2.861 euro, su un residuo di 48.639 euro diviso 17
Perdita del 2% 2.722 euro, su un residuo di 46.278 euro diviso 17

Sono centotrentanove euro di differenza sulla sola seconda rata, destinati ad ampliarsi con il comporsi degli anni. È la ragione per cui la scelta del comparto al momento della domanda ha un effetto economico paragonabile a quello della ripartizione fra capitale e rendita, e va decisa con la stessa attenzione.

Durata e periodicità della rendita a durata definita

La durata standard corrisponde al numero di anni interi della vita attesa residua alla data della richiesta, determinata sulle tavole demografiche ISTAT richiamate dalla legge n. 335/1995: le frazioni di anno non si contano, quindi l’arrotondamento opera per difetto. La COVIP ha però ammesso che il singolo fondo preveda durate superiori a quella standard, e in tal caso l’iscritto può scegliere un periodo più lungo se il regolamento lo consente espressamente.

La periodicità è fissata dal fondo, che può mettere a disposizione più opzioni alternative, con un vincolo di legge preciso: la cadenza non può essere inferiore al mese né superiore all’anno. Rientrano quindi rate mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali. Quando l’importo delle singole rate è molto contenuto, il fondo può limitare le opzioni a quelle più distanziate nel tempo.

Le combinazioni possibili per la rendita a durata definita

Partendo dalla rendita a durata definita, le combinazioni ammesse sono tre: rendita a durata definita sull’intero montante, oppure capitale al 40% e rendita a durata definita sul restante 60%, oppure capitale al 50% e rendita a durata definita sul restante 50%. Qualunque percentuale di capitale fino al 50% è praticabile, purché tutto il resto confluisca nella rendita. La ripartizione 50, 40 e 10 che ha in mente si ferma sull’ultimo decimo: quella quota non può rimanere in accumulo.

Se il suo obiettivo è continuare ad accumulare, l’unica alternativa è rinviare la domanda di prestazione: finché non la presenta, la posizione rimane per intero in fase di accumulo, con i versamenti deducibili e le prerogative connesse. Consideri infine che la scelta, una volta avviata l’erogazione, è irrevocabile, con una sola valvola di uscita: la conversione del montante residuo in rendita vitalizia, sempre esercitabile. Verifichi sulla nota informativa del suo fondo quali opzioni sono già attive, perché la COVIP ha concesso agli enti tempo fino al 31 dicembre 2026 per completare l’adeguamento dei sistemi.

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