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Shrinkflation, dall’obbligo di etichetta sulla confezione all’avviso in negozio

di Redazione PMI.it

15 Luglio 2026 09:01

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Obbligo di etichetta in vigore dal 1° luglio ma il 15 scade il termine UE sul decreto MIMIT che sposta l'avviso al punto vendita, il Codacons chiede controlli

Chi riduce la quantità di prodotto lasciando invariata la confezione deve dichiararlo sull’etichetta: l’obbligo contro la shrinkflation è applicabile dal 1° luglio 2026, dopo diciotto mesi di rinvii, ma dal 15 luglio, quando scade il termine entro cui la Commissione UE può muovere rilievi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riscrive la disciplina, limitando l’informazione al punto vendita. Il Codacons, che giudica le nuove norme “annacquate e poco incisive”, ha presentato un esposto ad AGCM, Mimit, Garante per la sorveglianza dei prezzi e Guardia di Finanza per chiedere controlli su supermercati, negozi e piattaforme online.

In sintesi:

  • l’art. 15-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), introdotto dalla Legge 193/2024, impone la dicitura in confezione sulla riduzione di quantità per sei mesi dall’immissione in commercio;
  • l’applicazione è stata differita al 1° luglio 2026 dall’art. 50, comma 3, della L. 2 dicembre 2025 n. 182;
  • il 15 aprile 2026 il MIMIT ha notificato alla Commissione europea il progetto di decreto legislativo che sostituisce l’avviso in confezione con una comunicazione lungo la filiera per tre mesi;
  • il 15 luglio 2026 scade il periodo di sospensione previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, oltre il quale il governo può adottare il decreto e pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale;
  • secondo il Codacons gli aumenti occulti oscillano tra il 10% e il 18%, con punte del 40%, su un mercato di largo consumo da 120 miliardi di euro annui.

Obbligo di etichetta contro la shrinkflation dal 1° luglio

La regola che vincola i produttori oggi è l’articolo 15-bis del Codice del consumo, introdotto dall’art. 23 della L. 16 dicembre 2024 n. 193 (la Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Chi immette in commercio un prodotto che, a parità di confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con aumento del prezzo per unità di misura, deve apporre nel campo visivo principale della confezione o su un’etichetta adesiva la dicitura sulla minore quantità rispetto al formato precedente, per sei mesi dall’immissione in commercio.

Per chi fa la spesa questo significa che l’informazione è visibile sul prodotto: la dichiarazione è sulla confezione, in qualunque negozio la si trovi, e accompagna il pacco fino al momento della scelta. È la ragione per cui le associazioni dei consumatori consideravano quel meccanismo il più efficace, e il motivo per cui contestano la sua sostituzione.

La decorrenza è stata spostata due volte. Il termine iniziale del 1° aprile 2025 è stato differito al 1° ottobre 2025 dall’art. 13, comma 1-sexies del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15. Un secondo rinvio, disposto dall’art. 50, comma 3, della L. 2 dicembre 2025 n. 182, ha portato la data al 1° luglio 2026. Sulla tenuta della norma pesa una procedura di infrazione aperta nel marzo 2025, con cui la Commissione europea ha contestato all’Italia il mancato rispetto della sospensione obbligatoria e la sproporzione dell’obbligo in confezione.

Decreto MIMIT sul riporzionamento dei prodotti

Il progetto notificato a Bruxelles il 15 aprile 2026, intitolato “Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati”, riscrive l’impianto. Sparisce la dicitura in confezione e arriva un obbligo informativo lungo la filiera commerciale: in caso di riduzione della quantità nominale, produttori e distributori trasmettono ai venditori una comunicazione standardizzata con la variazione di quantità e la percentuale di aumento del prezzo riconducibile alla riduzione del contenuto. Sono i rivenditori, fisici e online, a rendere l’informazione disponibile alla clientela nel punto vendita o sulle schede prodotto.

Cambiano anche durata ed esclusioni. L’obbligo informativo scende da sei a tre mesi dall’immissione in commercio del prodotto nella nuova quantità. Sono esclusi i casi in cui la riduzione quantitativa sia accompagnata da modifiche della formulazione che ne migliorino la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore complessivo per il consumatore.

Norma in vigore dal 1° luglio 2026 Decreto MIMIT dal 15 luglio senza rilievi UE
Avviso apposto dal produttore nel campo visivo principale della confezione o su etichetta adesiva Comunicazione standardizzata dal produttore o distributore al venditore, informazione al cliente nel punto vendita fisico o digitale
Durata dell’obbligo di sei mesi dall’immissione in commercio Durata dell’obbligo di tre mesi dall’immissione in commercio
Indicazione della sola riduzione di quantità Indicazione della riduzione di quantità e della percentuale di aumento del prezzo per unità di misura
Nessuna esclusione per riformulazione del prodotto Esclusione se la riduzione è accompagnata da miglioramenti di resa o efficacia a parità di valore

Scadenza 15 luglio per il via libera senza rilievi UE

Il 15 luglio 2026 chiude il periodo di sospensione di tre mesi aperto dalla notifica del MIMIt, secondo la procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i progetti di regola tecnica e attendere prima di adottarli, perché possono incidere sulla libera circolazione delle merci. Se entro quella data non arrivano rilievi, il governo è libero di procedere.

Da quel momento il decreto ha via libera, e per produrre effetti dovrà comunque essere approvato in Consiglio dei ministri, emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’intervallo tra il via libera europeo e la pubblicazione la disciplina che vincola i produttori è quella già in vigore dal 1° luglio, quindi l’avviso sulla confezione, mentre la comunicazione di filiera diventa esigibile solo con il decreto pubblicato.

Esposto Codacons, controlli sui punti vendita

L’associazione ha chiesto l’intervento di quattro autorità: Antitrust, Mimit, Garante per la sorveglianza dei prezzi e Guardia di Finanza. Le verifiche sollecitate riguardano il rispetto degli obblighi informativi, la corretta indicazione dei prezzi per unità di misura e l’assenza di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, su supermercati, negozi fisici e piattaforme di vendita online.

Il presidente del Codacons Lombardia, l’avvocato Marco Donzelli, descrive la riduzione delle quantità senza evidenza del rincaro reale come “una forma di aumento occulto che deve essere contrastata con controlli seri”. L’associazione invita i consumatori a controllare sempre il prezzo al chilo o al litro e a segnalare confezioni ridotte, prezzi poco chiari o informazioni mancanti.

Per le imprese la richiesta sposta la questione sul piano della vigilanza. L’indicazione del prezzo per unità di misura è già disciplinata dall’art. 15 del Codice del Consumo, e le pratiche commerciali scorrette sono presidiate dall’Antitrust: un’eventuale attività ispettiva può quindi muoversi sugli strumenti esistenti, senza attendere il nuovo decreto.

Calcolo del prezzo per unità di misura

La percentuale di aumento del prezzo per unità di misura è il numero attorno a cui ruota tutta la vicenda: il decreto MIMIT ne impone la comunicazione lungo la filiera, l’esposto del Codacons ne chiede il controllo a scaffale, e chi fa la spesa lo trova stampato sul cartellino sotto il prodotto. Si ricava dal rapporto tra il nuovo prezzo al chilo o al litro e quello precedente, e non coincide con la percentuale di prodotto sottratto.

Un esempio con numeri reali chiarisce la differenza. Una confezione da 500 grammi venduta a 4,00 euro costa 8,00 euro al chilo. Se la grammatura scende a 450 grammi a prezzo invariato, il prezzo al chilo sale a 8,89 euro: il rincaro effettivo è dell’11,1%, mentre la quantità sottratta è il 10%. Se il produttore riduce a 450 grammi e porta il prezzo a 4,20 euro, il prezzo al chilo arriva a 9,33 euro e il rincaro sale al 16,7%.

La regola di calcolo prevede tre operazioni:

  • si divide il prezzo di vendita precedente per la quantità precedente, ottenendo il prezzo per unità di misura di partenza;
  • si divide il nuovo prezzo di vendita per la nuova quantità, ottenendo il prezzo per unità di misura di arrivo;
  • si rapporta il secondo valore al primo e si sottrae uno, ottenendo la percentuale di rincaro reale.

Obblighi per produttori e rivenditori

Finché il decreto non è pubblicato, la disciplina applicabile è quella dell’art. 15-bis nella formulazione vigente. Un produttore che immette in commercio un formato ridotto si trova davanti a tre scenari distinti, a seconda del momento in cui il prodotto raggiunge lo scaffale.

Le situazioni possibili sono le seguenti:

  • prodotto immesso in commercio prima del 1° luglio 2026, senza alcun obbligo informativo a carico del produttore, poiché la norma non era ancora applicabile;
  • prodotto immesso in commercio dal 1° luglio 2026 e fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, con obbligo di avviso in confezione per sei mesi ai sensi dell’art. 15-bis;
  • prodotto immesso in commercio dopo la pubblicazione del decreto, con obbligo di comunicazione standardizzata alla filiera per tre mesi e informazione a scaffale o sulla scheda prodotto a carico del venditore.

Per le imprese della grande distribuzione la conseguenza pratica riguarda i flussi informativi. La comunicazione standardizzata presuppone che il dato sulla variazione di quantità e sul rincaro unitario sia tracciato a monte, sui sistemi del produttore, e trasmesso ai rivenditori insieme all’anagrafica di prodotto. I controlli sollecitati dal Codacons sul prezzo per unità di misura esposto a scaffale riguardano però già oggi i punti vendita fisici e digitali.

Il costo della shrinkflation

I beni più colpiti dal riporzionamento sono gli alimentari confezionati, con cereali, yogurt, gelati, snack, biscotti, fette biscottate, salse pronte, formaggi confezionati e bibite, insieme ai prodotti per la casa e per la cura del corpo come detersivi, carta igienica, bagnoschiuma, shampoo e dentifricio. Il mercato del largo consumo vale in Italia circa 120 miliardi di euro annui e gli aumenti occulti si collocano mediamente tra il 10% e il 18%, con punte del 40%.

La misurazione dell’impatto sconta un limite statistico: l’Istat non rileva il riporzionamento come voce autonoma nel monitoraggio dell’inflazione, dove i rincari del carrello della spesa vengono misurati sui listini e non sulle grammature. Ipotizzando un effetto minimo dello 0,1% annuo sui prezzi dell’intero paniere di largo consumo, il Codacons stima in 1,8 miliardi di euro il conto a carico delle famiglie negli ultimi quindici anni. L’ampiezza della forbice proposta dall’associazione segnala quanto sia difficile quantificare il fenomeno.

Da shrinkflation a skimpflation, il varco su qualità e servizi

Accanto alla riduzione delle grammature il Codacons segnala una pratica affine, la skimpflation, dall’inglese to skimp, lesinare.

In questo caso la quantità non cambia e il risparmio si sposta sulla materia prima: burro e olio d’oliva sostituiti da margarina e olio di palma, uova fresche rimpiazzate da tuorli e albumi in polvere, piatti pronti e salse con meno carne e più addensanti. Il fenomeno investe anche i servizi, e qui riguarda direttamente le imprese della ristorazione e dell’ospitalità: porzioni più piccole nei piatti al ristorante, colazione a pagamento nelle strutture ricettive, frequenza ridotta delle pulizie nelle camere d’albergo.

Su questo fronte la trasparenza imposta dal decreto non ha presa, perché la disciplina del riporzionamento guarda alla quantità nominale e al prezzo per unità di misura, non alla composizione del prodotto né al contenuto della prestazione.