L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti senza presentare domanda. Per le lavoratrici madri, però, questo automatismo comporta un serio rischio: perdere l’anticipo fino a 16 mesi sull’età pensionabile, dal momento che l beneficio va richiesto prima della trasformazione, altrimenti decade. Lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026.
Trasformazione Assegno di Invalidità in pensione di vecchiaia
L’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia quando il titolare matura i requisiti anagrafici e contributivi e ha cessato il rapporto di lavoro dipendente (art. 1, legge n. 222/1984). Il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026 riepiloga le condizioni per i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, dove l’accesso segue due strade alternative.
| Accesso alla pensione di vecchiaia | Requisiti nel sistema contributivo |
|---|---|
| A 67 anni | almeno 20 anni di contributi e importo della pensione non inferiore all’Assegno Sociale, (pari a 546,24 euro nel 2026) |
| A 71 anni | almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione |
Le soglie anagrafiche seguono gli adeguamenti alla speranza di vita: salgono a 67 anni e un mese (e 71 e un mese) nel 2027 e a 67 anni e tre mesi (e 71 e tre mesi) nel 2028. I periodi di solo assegno, senza lavoro, valgono per raggiungere i requisiti e non incidono sull’importo della pensione.
Il calcolo dell’importo e il coefficiente di trasformazione applicato alla conversione seguono regole proprie, illustrate nella risposta dedicata. Per chi ha esercitato l’opzione al sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995) la trasformazione scatta a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, senza importo soglia; l’opzione si esercita durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI, e non in sede di trasformazione.
Anticipo e coefficiente di trasformazione per le lavoratrici madri
Le lavoratrici madri titolari di AOI ottengono quattro mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi, oppure in alternativa un coefficiente di trasformazione più favorevole che aumenta l’importo della pensione invece di anticiparne la decorrenza. È il beneficio dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995, una delle agevolazioni per le madri nel sistema contributivo.
In termini di età, una madre con tre figli anticipa di 12 mesi e arriva alla pensione a 66 anni invece che a 67; con quattro o più figli scatta il tetto di 16 mesi e l’uscita è possibile a 65 anni e 8 mesi. Se l’anticipo retrodata la decorrenza su un periodo già coperto dall’AOI, l’assegno viene revocato da quella data e le rate corrisposte sono compensate con la pensione; le differenze a credito sono liquidate alla pensionata.
Domanda del beneficio entro il termine di decadenza
Il beneficio va richiesto entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza tenerne conto: poiché la trasformazione è automatica, senza istanza il diritto si perde in via definitiva, né alla trasformazione né in una successiva ricostituzione.
In attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici, l’INPS indica di presentare la richiesta dentro la domanda di trasformazione dell’AOI in pensione, specificando nelle note:
- la tipologia di beneficio scelto, anticipo dell’età oppure coefficiente di trasformazione maggiorato;
- il numero esatto dei figli.