L’imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale si può applicare anche su indennità di mansione, arretrati, ferie e festività soppresse, mentre il 15% copre pure il lavoro svolto di domenica quando il riposo cade in un altro giorno. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 24 giugno 2026, che allarga le due detassazioni sul lavoro dipendente 2026 introdotte dalla Manovra economica (Legge di Bilancio199/2025) per il settore privato.
I chiarimenti fanno seguito alle istruzioni generali fornite con circolare 2/E del 24 febbraio 2026 ed estendono le fattispecie annesse al perimetro agevolativo in busta paga.
In sintesi:
- il 5% sugli incrementi da rinnovi CCNL 2024-2026 include indennità di mansione, arretrati, ferie, festività soppresse e gratifica feriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 199/2025, mentre sono esclusi gli importi una tantum non legati a un incremento strutturale;
- il 15% copre lavoro domenicale, reperibilità senza intervento e straordinario notturno e festivo, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 199/2025
- la detassazione al 15% spetta nel limite dei 1.500 euro di imponibile per redditi fino a 40.000 euro, quella al 5% per redditi fino a 33.000 euro.
Detassazione al 5% su indennità di mansione, arretrati e ferie
L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi da rinnovo contrattuale copre anche le indennità fisse e variabili legate alla mansione, gli arretrati e gli importi calcolati su ferie, festività soppresse e gratifica feriale, perché parte della retribuzione ordinaria. Ne restano fuori le somme una tantum non riconducibili a un incremento strutturale.
Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato sugli aumenti corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, in attuazione dei rinnovi di CCNL sottoscritti tra il 2024 e il 2026, e si applica anche agli incrementi pagati nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti. Le indicazioni si leggono insieme alla detassazione degli incrementi retributivi già chiarita a febbraio.
Imposta al 15% sul lavoro domenicale e sulla reperibilità
Il 15% si applica alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica anche quando il riposo settimanale cade in un altro giorno, e alle indennità di reperibilità previste dai CCNL pure quando il lavoratore non ha prestato attività, perché remunerano una condizione di disponibilità.
Nello stesso ambito l’Agenzia include emolumenti collegati alla disponibilità per il servizio notturno, come l’indennità di pernottamento prevista da alcuni contratti. La sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali e il datore di lavoro la applica in via automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Straordinario notturno e festivo agevolato, escluso il supplementare
L’imposta del 15% colpisce l’intera retribuzione dello straordinario notturno e festivo, mentre lo straordinario diurno e feriale segue la tassazione IRPEF ordinaria. Nel part-time verticale l’agevolazione vale solo per il lavoro nel giorno di riposo stabilito, non per il lavoro supplementare in altri giorni o per le clausole elastiche.
La distinzione separa le maggiorazioni per condizioni disagiate, agevolate, dal lavoro eccedente l’orario, che la legge non include nella sostitutiva. Anche le somme che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria restano fuori dal beneficio.
Soglie di reddito e tetto di 1.500 euro per le due agevolazioni
Il 5% spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro, il 15% a chi non supera 40.000 euro, con un imponibile agevolato massimo di 1.500 euro per notturno, festivo, riposo e turni. Entrambe le misure valgono per il solo periodo d’imposta 2026 e rientrano nelle flat tax sul lavoro dipendente della Manovra.
Per la verifica della soglia conta il solo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: canoni di locazione e compensi autonomi ne restano esclusi. In presenza di più rapporti nel 2025 i redditi si sommano e l’eventuale sostitutiva applicata senza requisiti viene riallineata in dichiarazione.