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Criptovalute fuori regola dal 1° luglio, controlli sugli operatori MiCA

di Teresa Barone

26 Giugno 2026 08:55

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Finisce il regime transitorio europeo: ESMA chiede stop a nuovi clienti, uscita ordinata e verifica degli operatori autorizzati.

Il 1° luglio si conclude il periodo transitorio concesso dal Regolamento europeo MiCA sulle criptovalute, il quadro UE sui mercati delle cripto-attività: da quella data, exchange, piattaforme di custodia e altri prestatori possono continuare a servire i clienti europei solo se autorizzati. Il controllo passa dal registro pubblicato da ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che raccoglie gli operatori abilitati e segnala le entità non conformi.

In sintesi:

  • dal 1° luglio 2026 i prestatori che finora hanno operato secondo le regole nazionali non potranno più farlo nei confronti di clienti UE senza una licenza ESMA conforme al Regolamento UE 2023/1114;
  • alcune stablecoin, tra cui USDT, DAI, PAXG, FDUSD, TUSD, USDP, AEUR, XUSD e GUSD, risultano già oggetto di restrizioni pubbliche da parte di diversi exchange.

Operatori cripto senza licenza fuori dal mercato UE

Dal 1° luglio 2026 i prestatori di servizi cripto privi di autorizzazione MiCA devono cessare l’offerta di servizi ai clienti europei. Il Regolamento UE 2023/1114, all’articolo 143, ha consentito agli operatori già attivi secondo le regole nazionali prima del 30 dicembre 2024 di proseguire durante il periodo transitorio, fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione oppure fino alla scadenza del 1° luglio 2026.

La conseguenza è che, chi non ha ottenuto la licenza come Crypto-Asset Service Provider, non può continuare a servire clienti UE sulla base delle vecchie registrazioni nazionali. ESMA ha chiarito che la scadenza vale anche quando l’adeguamento delle norme nazionali al MiCA non sia stato ancora completato.

Registro ESMA per exchange

Le tutele MiCA coprono solo l’ente autorizzato nell’Unione Europea. Di conseguenza, prima di trasferire fondi, aprire un nuovo conto o mantenere cripto-attività su una piattaforma, occorre verificare la denominazione legale del fornitore, il Paese di autorizzazione e la presenza nel registro europeo.

La verifica per gli investitori si fa sul registro MiCA pubblicato da ESMA, che raccoglie i prestatori autorizzati, gli emittenti di token e le entità non conformi segnalate dalle autorità nazionali. Il controllo va fatto sulla società che fornisce il servizio, perché la stessa insegna commerciale può operare attraverso più entità giuridiche in Paesi diversi.

Stablecoin rimosse dagli exchange

La stretta MiCA riguarda anche le stablecoin, cioè le cripto-attività agganciate a valute ufficiali o ad altri asset. Diversi exchange hanno già comunicato restrizioni per i clienti dell’Area Economica Europea su token indicati come non MiCA compliant, con rimozione di coppie di trading, stop a nuovi depositi o possibilità limitate al trasferimento e alla conversione.

Stablecoin Segnalazione pubblica Effetto per i clienti europei
USDT Binance e Gemini rimozione delle coppie spot per utenti SEE su Binance e stop a trading o depositi su Gemini;
DAI Binance e Gemini limitazioni alla negoziazione e al deposito per clienti UE o SEE secondo gli avvisi pubblicati dagli exchange;
PAXG Binance e Gemini rimozione o restrizione dei servizi di trading e deposito indicati dagli operatori;
FDUSD, TUSD, USDP, AEUR e XUSD Binance delisting delle coppie spot collegate a stablecoin non MiCA compliant per utenti SEE;
GUSD Gemini stop a trading e depositi per clienti UE e SEE dopo la data indicata dall’exchange.

La tabella non sostituisce il controllo sul registro ESMA e sulle comunicazioni del proprio intermediario. Serve a distinguere le stablecoin già oggetto di restrizioni pubbliche dagli asset ancora negoziabili su piattaforme autorizzate, come USDC ed EURI nei casi indicati dagli operatori.

Asset su piattaforme non autorizzate, istruzioni ESMA

Chi detiene cripto-attività presso un prestatore non autorizzato deve ricevere informazioni chiare sui tempi di uscita, sulle modalità di trasferimento e sull’eventuale chiusura delle posizioni.

ESMA chiede agli operatori senza licenza di sospendere nuove aperture di conto, bloccare la promozione verso clienti UE e limitare i servizi alle sole attività necessarie per vendere, trasferire o chiudere le posizioni esistenti.

Le opzioni indicate dall’autorità europea sono tre: trasferire gli asset a un CASP autorizzato, spostarli su un portafoglio auto-custodito oppure valutare la chiusura delle posizioni. La custodia temporanea può proseguire solo per il tempo necessario a completare l’uscita ordinata e nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

NB: il fatto che un operatore sia autorizzato ai fini MiCA riguarda la prestazione dei servizi cripto nell’Unione Europea, mentre gli obblighi di comunicazione al Fisco derivano dalla disciplina DAC8 recepita in Italia e dalle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per i fornitori di servizi.