Aumento esponenziale di profili social, siti web e app che parlano di finanza e investimenti, influencer che veicolano consigli operativi, idee di trading generate dall’intelligenza artificiale, percorsi formativi pensati solo per stimolare scelte di investimento: sono alcuni dei nuovi rischi per il piccolo risparmiatore che la Consob descrive in un quaderno fintech dedicato alla comunicazione finanziaria tramite il canale digitale.
In sintesi:
- la Consob ha pubblicato il 17 giugno 2026 il quaderno fintech La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale, che individua quattro categorie di soggetti capaci di sfruttare le vulnerabilità dei risparmiatori;
- molti messaggi rispettano formalmente le regole ma usano tecniche persuasive come il visual framing e la gamification per abbassare le difese critiche dell’investitore;
- secondo il VI Rapporto Assogestioni-Censis il 47,8% degli italiani ha ricevuto proposte di investimento online poi rivelatesi truffe;
- la disciplina MiFID II impone di rendere esplicita la natura commerciale dei messaggi, mentre contro le frodi intervengono i poteri di oscuramento e interdizione della Consob, in coordinamento con ESMA e IOSCO.
I nuovi rischi sul canale digitale individuati dalla Consob
L’Autorità di vigilanza sul mercato monitora da tempo questi fenomeni che, anche quando rispettano formalmente le norme sulla separazione tra informazione e pubblicità, ricorrono a tecniche persuasive per orientare le decisioni di investimento.
Finfluencer, pubblicità occulta e pump and dump
Molto diffusi i cosiddetti finfluencer, gli influencer che promuovono prodotti finanziari. La Consob da tempo mette in guardia i risparmiatori sui rischi delle proposte di investimento veicolate in questo modo, che possono nascondere pubblicità occulta o vere e proprie truffe. Pesa il visual framing, l’uso combinato di immagini, suoni ed emoji che privilegia l’immediatezza emotiva rispetto alla profondità analitica, dentro una narrazione che fonde lifestyle e indicazioni operative per generare un’illusione di spontaneità che abbassa le difese critiche dell’utente.
L’intelligenza artificiale consente di realizzare influencer virtuali capaci di generare metriche di engagement superiori a quelle dei creator in carne e ossa. Questi avatar sono l’output di un algoritmo che può essere impostato per massimizzare la vendita di un prodotto ad alto rischio, o per portare avanti frodi. Tra gli schemi più diffusi c’è il pump and dump, che promuove un titolo con il solo scopo di gonfiarne artificialmente il valore per rivenderlo a un prezzo conveniente.
Neobroker, gamification e trading compulsivo
Accanto ai creator si muovono i neobroker, le piattaforme di intermediazione digitale che hanno reso l’accesso ai mercati immediato e a basso costo. L’interfaccia gioca un ruolo centrale: notifiche push, elementi di gamification e un flusso continuo di informazioni possono spingere verso un trading frequente e compulsivo, con il rischio di information overload che offusca la valutazione del singolo investimento.
Web community e contagio comportamentale
Un altro fenomeno in rapida trasformazione è quello delle web e app community. Le comunità virtuali di investitori che si scambiano consigli e informazioni esistono da sempre, ma ora il rischio di contagio comportamentale è più evidente per via delle tecniche di gamification e della frequente sincronizzazione con le piattaforme di intermediazione. Vengono così veicolate su larga scala e in tempo reale indicazioni operative mascherate da costruzioni narrative collettive.
Finte Academy, da formazione a truffa
Ci sono infine le Academy che propongono una formazione in realtà truffaldina. Il percorso viene spesso offerto gratuitamente e, per rendere l’offerta più appetibile, riproduce il logo di intermediari qualificati. Alla fine il tutto si risolve in una richiesta di investimento o di trasferimento dei fondi su piattaforme che poi impediscono il disinvestimento del capitale. La dimensione del fenomeno emerge dal VI Rapporto Assogestioni-Censis: il 47,8% degli italiani dichiara di aver ricevuto proposte di investimento nel trading online, via social o telefonate, poi rivelatesi truffe.
Le tutele per i piccoli risparmiatori
In teoria le norme, a partire dalla disciplina MiFID II, prevedono che l’eventuale natura commerciale di un messaggio sia esplicita e informata a criteri di chiarezza e completezza. Esistono disposizioni specifiche anche per finfluencer, app e piattaforme ma, di fronte alle realtà fraudolente, servono i controlli e i poteri di deterrenza e interdizione delle autorità di vigilanza come la Consob, impegnata in una costante collaborazione internazionale con organismi come ESMA e IOSCO per inseguire pratiche che superano i confini di ogni singola giurisdizione.
Una ricerca contenuta nello stesso quaderno, condotta su un gruppo di studenti universitari, mostra come la maggioranza presti meno fiducia alle comunicazioni che fanno leva sull’emotività e chieda regole più stringenti per questi fenomeni.