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Restituzione aiuti di Stato per superamento massimali Temporary Framework

di Redazione PMI.it

8 Giugno 2026 11:02

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Chi ha superato i massimali del Temporary Framework deve restituire l'eccedenza sugli aiuti di Stato, per riversamento o scomputo da aiuti futuri.

Le imprese che durante l’emergenza pandemica hanno accumulato più sostegni pubblici, tra contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, esoneri e agevolazioni, si trovano davanti a una domanda dirimente: la somma di quegli aiuti è rimasta entro i limiti fissati dal Temporary Framework? Ebbene, quando il totale supera i massimali previsti, l’eccedenza va restituita, maggiorata degli interessi.

Il riferimento è la disciplina del cosiddetto regime ombrello, costruita dal DL 41/2021 e dal decreto attuativo dell’11 dicembre 2021, che fissa limiti e condizioni delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. Su questi limiti ruota l’autodichiarazione sugli aiuti Covid che le imprese hanno trasmesso per attestare il rispetto dei massimali.

Le Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il Quadro temporaneo distingue due categorie di aiuti. La Sezione 3.1 raccoglie gli aiuti di importo limitato, dalle sovvenzioni dirette alle agevolazioni fiscali, agli anticipi rimborsabili e alle garanzie. La Sezione 3.12 copre invece il sostegno ai costi fissi non coperti dai ricavi, riservato alle imprese con un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto al 2019.

I massimali per impresa, settore per settore

I tetti della Sezione 3.1 sono stati ampliati nel corso dell’emergenza. Dal 28 gennaio 2021 i massimali per impresa sono saliti secondo questa articolazione:

Settore Massimale iniziale Massimale dal 28 gennaio 2021
Generalità delle imprese 800.000 euro 1.800.000 euro
Pesca e acquacoltura 120.000 euro 270.000 euro
Produzione primaria di prodotti agricoli 100.000 euro 225.000 euro

Con il sesto emendamento del Quadro temporaneo, del 18 novembre 2021, il tetto generale della Sezione 3.1 è stato portato fino a 2,3 milioni di euro per impresa. Per la Sezione 3.12 il massimale è passato da 3 a 10 milioni di euro per impresa.

Cumulabilità aiuti e impresa unica

I massimali delle due sezioni si sommano: l’impresa poteva collocare parte dell’aiuto nella Sezione 3.12, quando ne ricorrevano i requisiti, e la parte residua nella Sezione 3.1, rimanendo entro il tetto di quest’ultima. Il limite complessivo a disposizione corrispondeva quindi alla somma dei due massimali, differenziati per settore.

Il calcolo va riferito all’impresa unica, l’insieme delle società legate da rapporti di controllo o collegamento secondo la definizione europea. Il superamento si misura a questo livello: se l’eccedenza viene riversata da una delle società del gruppo, le altre sono comunque tenute a darne conto nell’autodichiarazione, indicando la quota fruita oltre soglia. La verifica del rispetto dei limiti passa per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che traccia le agevolazioni concesse a ciascun beneficiario.

Come rientrare dal superamento limiti massimali

Quando l’aiuto complessivo supera i limiti, il decreto dell’11 dicembre 2021 indica tre modalità per sanare l’eccedenza:

  • impiegare i massimali più elevati introdotti nel frattempo, se l’aiuto vi trova capienza;
  • riversare volontariamente l’importo eccedente con il modello F24, comprensivo degli interessi da recupero;
  • sottrarre l’eccedenza dagli aiuti di Stato ricevuti successivamente, con gli interessi maturati fino alla data del nuovo aiuto.

Lo scomputo dagli aiuti successivi incontra un limite: se l’impresa non riceve nuovi aiuti, o se questi non bastano a coprire l’eccedenza, scatta la restituzione dell’aiuto eccedente i massimali, da versare effettivamente all’erario.

Interessi e regolarizzazione eccedenza

Sull’importo oltre soglia sono sempre dovuti gli interessi da recupero, calcolati secondo i criteri europei e a prescindere dalla via scelta per il rientro. La regolarizzazione spontanea, effettuata nei termini, sistema la posizione senza sanzioni: a chiudere la partita è il riversamento o lo scomputo, non un atto sanzionatorio.