E’ diventata legge la riforma della PA basata sul merito, ridisegnando la valutazione della performance e la carriera dirigenziale del personale nel pubblico impiego. il Senato ha infatti approvato in via definitiva il Ddl Merito il 30 giugno 2026. Il provvedimento prevede premi più selettivi e permette ai funzionari di diventare dirigenti senza fare un concorso. L’entrata in vigore è attesa dopo sei decreti attuativi (delegati), con il quadro completo previsto per il 1° gennaio 2027.
In sintesi:
- la riforma della PA riscrive due pilastri del lavoro pubblico, il D.Lgs. 150/2009 sul ciclo della performance e il D.Lgs. 165/2001 sull’accesso alla dirigenza;
- i punteggi top sono limitati al 30% del personale per categoria o qualifica, bonus eccellenze al 6% dei dipendenti;
- l’accesso alla dirigenza di seconda fascia si divide fra corso-concorso SNA (50%), sviluppo di carriera interno (30%) e concorso pubblico (20%);
- per la dirigenza di prima fascia il 50% dei posti è riservato ai percorsi interni.
Nel DdL Merito la Riforma della PA, le norme riscritte
La riforma della PA è prevista dal DDL Merito (A.S. 1778), collegato alla Legge di Bilancio e contenente specifiche deleghe al Governo. Si compone di 16 articoli e articolato in tre capi. Il primo capo riscrive il D.Lgs. 150/2009 sul ciclo della performance, il secondo modifica il D.Lgs. 165/2001 sull’accesso alla dirigenza, il terzo detta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Approvato dalla Camera in prima lettura il 28 gennaio 2026 e in via definitiva dal Senato il 30 giugno, il testo ha ora concluso l’iter parlamentare. Mancano ancora la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che assegneranno il numero di legge e faranno decorrere i termini per i decreti attuativi.
Valutazione performance e tetto ai premi
La riforma limita a non oltre il 30% del personale di ciascuna categoria o qualifica i punteggi al top in ogni ufficio, e riserva il bonus annuale delle eccellenze a un massimo del 20% di quel 30%, pari al 6% dei dipendenti. Il sistema supera l’appiattimento delle valutazioni denunciato dal ministro Paolo Zangrillo, che ha ricordato come oggi quasi tutto il personale ottenga un giudizio positivo.
La valutazione della performance diventa multidimensionale: accanto al raggiungimento di obiettivi misurabili pesano le caratteristiche trasversali del dipendente, come leadership, problem solving e capacità di lavoro in squadra, mentre la formazione diventa una leva della crescita professionale. I dirigenti dovranno differenziare i giudizi anziché appiattirli, e il trattamento economico accessorio diventa proporzionale alla valutazione conseguita, così da agganciare la parte variabile della retribuzione ai risultati raggiunti più che all’anzianità di servizio.
Cambia anche il monitoraggio della performance, che passa dagli Organismi indipendenti di valutazione ai dirigenti titolari della valutazione, mentre gli OIV mantengono un ruolo meno vincolante nella fase di misurazione.
Dirigenti senza concorso e ripartizione posti
La riforma apre un canale di accesso alla dirigenza senza concorso per la seconda fascia, riservato al 30% dei posti, accanto al corso-concorso SNA e al concorso pubblico. Possono candidarsi i dipendenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio nell’area dei funzionari oppure due anni nell’area delle elevate qualificazioni, sulla base di una valutazione comparativa di titoli e performance.
La ripartizione dei posti per la dirigenza di seconda fascia è fissata dall’art. 28 del D.Lgs. 165/2001, che destina la quota maggiore al corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione:
| Canale di accesso (seconda fascia) | Quota e requisiti |
|---|---|
| Corso-concorso selettivo SNA | 50% dei posti, canale principale aperto anche all’esterno |
| Sviluppo di carriera interno | 30% dei posti, con 5 anni da funzionario o 2 nell’area delle elevate qualificazioni |
| Concorso pubblico RIPAM o singole amministrazioni | 20% dei posti, per titoli ed esami |
Per la dirigenza di prima fascia il 50% dei posti è riservato ai percorsi interni dal ruolo di seconda fascia, con almeno cinque anni di incarico dirigenziale. In questo caso l’incarico temporaneo dura almeno cinque anni, anziché quattro, e la fase iniziale di selezione non prevede la prova scritta. In base alle disposizioni transitorie, i dirigenti di seconda fascia che all’entrata in vigore della legge hanno già svolto almeno 24 mesi in un incarico di livello generale accedono alla prima fascia al raggiungimento di cinque anni complessivi in quel ruolo, senza sostenere le nuove procedure.
Dirigenti dopo valutazione quadriennale
Le selezioni per lo sviluppo di carriera sono affidate a una commissione indipendente di sette componenti estratti a sorte. Il ruolo dirigenziale a tempo indeterminato arriva solo dopo un incarico temporaneo e una valutazione positiva su almeno quattro anni. La selezione parte dalla valutazione comparativa di titoli e performance, prosegue con i colloqui e con prove scritte e orali su competenze specialistiche, capacità di analisi e sintesi, problem solving e abilità comunicative.
Il primo incarico dirigenziale dura al massimo tre anni, rinnovabile una sola volta previa valutazione favorevole.
Le critiche dei sindacati alla riforma del merito
La riforma divide i sindacati del pubblico impiego, che contestano sia il tetto ai premi sia l’accesso alla dirigenza senza concorso. Per la CISL FP, il segretario Maurizio Petriccioli giudica «iniqua e priva di qualsiasi valore meritocratico» la scelta di fissare a priori al 30% i punteggi apicali per ogni ufficio.
Sul canale interno alla dirigenza, la segretaria della FP CGIL Serena Sorrentino teme che la segnalazione di un collaboratore da parte del dirigente apra «un percorso che esce da qualsiasi forma di trasparenza» rispetto alle procedure a evidenza pubblica. A queste posizioni si aggiungono le richieste di maggiori garanzie procedurali e di un ruolo più forte della contrattazione nei decreti attuativi.
Sei decreti attuativi e applicazione dal 2027
La legge diventa pienamente applicabile dopo sei decreti attuativi, con il quadro normativo completo atteso per il 1° gennaio 2027 e l’applicazione presso gli enti nella fase successiva. I provvedimenti dovranno dettagliare i sistemi di valutazione della performance, i percorsi di sviluppo professionale e il regolamento della Scuola nazionale dell’amministrazione.
Il ministro Paolo Zangrillo ha rivendicato una riforma che vuole «promuovere un nuovo approccio culturale che riconosce il merito, premia i risultati», con effetti sulle oltre 10mila amministrazioni pubbliche articolate in più di 123mila strutture organizzative.