Dopo la domanda di rottamazione-quinquies, il passaggio decisivo è la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attesa entro il 30 giugno 2026. In quel documento il contribuente trova l’esito dell’istanza, l’importo da versare e il calendario dei pagamenti. La prima data da segnare è il 31 luglio 2026, termine per l’unica soluzione oppure per la prima rata del piano scelto.
Comunicazione AdER entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno 2026 AdER invia la comunicazione con l’esito della domanda. Se l’istanza viene accolta, il documento riporta l’ammontare complessivo delle somme dovute secondo le regole della definizione agevolata, i moduli di pagamento e il piano prescelto. Se invece la richiesta non viene accolta, la comunicazione indica le motivazioni del rigetto.
La risposta dell’Agenzia serve anche a distinguere i carichi ammessi da quelli eventualmente esclusi. È questo il passaggio in cui il contribuente capisce quali somme rientrano davvero nella definizione e quali restano fuori.
Unica soluzione o 54 rate bimestrali
Chi ha presentato la domanda può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure scegliere il piano rateale massimo previsto dalla legge, pari a 54 rate bimestrali di pari importo. La scelta viene indicata già nella domanda di adesione e viene poi richiamata nella comunicazione AdER.
L’importo minimo di ciascuna rata è di 100 euro. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
Scadenze della rottamazione-quinquies dal 31 luglio 2026
Il calendario dei versamenti è fissato dalla legge. Nel 2026 le scadenze sono tre, mentre dal 2027 il piano prosegue con ritmo bimestrale fino all’ultima rata del 31 maggio 2035, se viene utilizzata l’intera durata disponibile.
| Scadenza | Pagamento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | unica soluzione oppure prima rata; |
| 30 settembre 2026 | seconda rata; |
| 30 novembre 2026 | terza rata; |
| 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | rate bimestrali dal 2027; |
| 31 maggio 2035 | ultima rata del piano completo. |
Per i pagamenti resta la tolleranza di cinque giorni prevista dalla disciplina della definizione agevolata. Oltre questo margine, o in caso di versamento insufficiente, si entra nell’area della decadenza.
Quando si perdono i benefici della definizione agevolata
La decadenza dalla rottamazione-quinquies scatta se non viene pagata la prima rata o l’unica soluzione entro i termini di legge, oppure se nel piano rateale restano non pagate due rate anche non consecutive. Non serve un atto ulteriore di AdER: la perdita dei benefici deriva direttamente dal mancato rispetto delle scadenze.
Quando la definizione diventa inefficace, il debito torna esigibile nella sua interezza e i versamenti già effettuati vengono considerati come acconto sulle somme dovute. È questo il motivo per cui la tenuta del piano va valutata prima ancora della presentazione della domanda.
Cosa accade alla vecchia rateizzazione in corso
Per i carichi inseriti in un piano ordinario già attivo, la presentazione della domanda sospende i pagamenti fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione-quinquies. La sospensione opera quindi nella fase intermedia tra l’istanza e il perfezionamento della definizione.
Se la domanda viene rigettata, il contribuente può riprendere il vecchio piano di rateizzazione. Se invece la domanda viene accolta e la definizione si perfeziona con il pagamento dovuto, il nuovo percorso agevolato prende il posto della rateizzazione ordinaria per i carichi inclusi.