Dal 5 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura online per il collegamento fra POS e registratori di cassa telematici e, contestualmente, ha avviato i controlli fiscali sugli esercenti. Chi non ha ancora effettuato l’abbinamento ha tempo fino al 20 aprile 2026: superata quella data, in caso di inadempienza o di incongruenze tra pagamenti digitali e scontrini elettronici, il Fisco procederà con lettere di compliance e, nei casi più gravi, con sanzioni che arrivano fino alla sospensione della licenza.
Scadenza 20 aprile per chi non ha effettuato il collegamento
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (comma 74, legge 207/2024) ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un’operazione da effettuare una sola volta, salvo variazioni successive: l’attivazione di un nuovo POS o la dismissione di un terminale già registrato richiedono un aggiornamento, ma la procedura ordinaria non va ripetuta periodicamente. Il collegamento non richiede interventi fisici sui dispositivi.
In base al provvedimento AdE n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’abbinamento tra lo strumento di pagamento elettronico — POS fisico o applicazione su smartphone e tablet — e il registratore telematico avviene esclusivamente tramite le funzionalità web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, che mostra già l’elenco dei POS intestati all’esercente, popolato automaticamente con i dati comunicati dagli operatori finanziari: non serve censire manualmente i terminali, ma solo confermare e registrare l’abbinamento con la cassa.
Dal 5 marzo l’AdE ha messo a disposizione su Fatture e Corrispettivi la funzionalità per effettuare il collegamento, pubblicando anche una guida operativa e una sezione FAQ. Gli esercenti dotati di registratore telematico utilizzano la funzionalità “Gestione collegamenti”; chi emette il documento commerciale tramite procedura web effettua l’abbinamento all’interno della medesima procedura, senza possibilità di delegare un intermediario.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, il termine è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio: la scadenza cade il 20 aprile 2026. Per i nuovi dispositivi attivati successivamente o per le variazioni su abbinamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un POS entrato in uso da febbraio, per esempio, dovrà essere collegato tra il 6 e il 30 aprile. In uso da marzo, tra il 6 e 31 maggio.
Come funzionano i controlli e le lettere di compliance
L’abbinamento digitale fra POS e registratore telematico consente al Fisco di ricondurre con precisione ogni scontrino al corrispondente pagamento elettronico e di rilevare in modo automatico le eventuali incongruenze tra importi incassati e corrispettivi trasmessi. Dal 2022 le banche e i gestori dei terminali inviano già all’AdE i dati di tutte le transazioni digitali: il nuovo obbligo aggiunge il tassello che chiude il cerchio, rendendo il confronto incrociato sistematico e in tempo reale.
Quando il sistema segnala uno scostamento, l’Agenzia non procede immediatamente con le sanzioni ma invia una lettera di compliance al contribuente. Ricevuta la comunicazione, l’esercente può regolarizzare la propria posizione in due modi:
- il ravvedimento operoso consente di sanare l’irregolarità versando spontaneamente il dovuto, con sanzioni sensibilmente ridotte rispetto a quelle previste in caso di accertamento formale;
- la giustificazione documentata permette di chiudere la pratica senza esborsi se la discrepanza è riconducibile a un errore tecnico, come un malfunzionamento del registratore di cassa o un’interruzione del collegamento, purché si produca adeguata documentazione a prova del guasto.
Le sanzioni per mancato collegamento POS-cassa
Se l’incongruenza è accertata e non giustificata, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11 del dlgs 471/1997, calibrate in base alla gravità della violazione:
- la mancata collegamento fra POS e registratore telematico comporta una multa da mille a 4mila euro;
- ogni transazione non memorizzata o non trasmessa correttamente è sanzionata con 100 euro per operazione, fino a un massimo di mille euro a trimestre;
- se la discrepanza cela un’evasione IVA, la sanzione sale al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro per singola operazione;
- in caso di reiterazione — quattro violazioni nell’arco di cinque anni — l’articolo 37 del dlgs 173/2024 prevede la sospensione della licenza da 15 giorni a due mesi, che salgono a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro.