Eredità: freno alle imposte di registro nella divisione dei beni

di Teresa Barone

17 Ottobre 2025 11:27

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Le variazioni soggettive tra eredi di immobili in comunione ottenuti per successione testamentaria non sono rilevanti ai fini delle imposte di registro.

Le variazioni soggettive tra i condividenti, come i cambiamenti nella titolarità dei beni ereditati in seguito al subentro per successione testamentaria, non costituiscono nuovo titolo e non sono rilevanti ai fini delle imposte di registro.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, con la sentenza del 3/09/2025 n. 398, ha chiarito questo aspetto relativo all’imposta in caso di divisione di beni facenti parte di una comunione ereditaria, sottolineando come costituiscano nuovo titolo solo gli atti costitutivi di comunione su beni diversi.

Nel caso preso in esame, gli immobili oggetto di divisione erano pervenuti ai condividenti in sotto forma di donazioni, divisioni e successioni, mentre l’ultimo acquisto di quote, relativo agli immobili in comunione tra due dei soggetti coinvolti, è avvenuto per successione mortis causa.

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Un altro subentro nelle quote è avvenuto per successione testamentaria, rappresentando una mera variazione soggettiva e non un nuovo titolo costitutivo di comunione.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7604/2018) e la prassi amministrativa (Circ. AE 18/E/2013) chiariscono che non costituiscono nuovo titolo le variazioni soggettive tra i condividenti, ma solo gli atti costitutivi di comunione su beni diversi.

Quanto si legge nella sentenza dirime pertanto l’analogo dubbio che potrebbe sorgere nelle fattispecie di analoga natura.