Le somme trattenute ai dipendenti in busta paga per gli optional aggiuntivi scelti sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo non riducono il valore del fringe benefit assoggettato a tassazione. La regola vale per i periodi d’imposta fino al 2025, perché il decreto correttivo della riforma fiscale interviene in senso opposto.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 233 del 9 settembre 2025, intervenendo sulla tassazione delle auto aziendali in presenza di optional richiesti dal dipendente, per cui il datore di lavoro effettua trattenute dirette in busta paga.
Le somme non riducono l’imponibile fiscale del benefit in quanto riguardano spese accessorie richieste dal lavoratore.
Nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
Come spiega il Fisco, gli importi relativi agli optional per veicoli concessi dall’azienda in modo gratuito non impattano sul valore del benefit e la trattenuta avviene sull’importo netto corrisposto in busta paga.
Trattenute per gli optional scomputate dal 2026
Dal periodo d’imposta 2026 il calcolo cambia e le somme addebitate al lavoratore per accessori e allestimenti si sottraggono dal valore imponibile. La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, contenuta nello schema di decreto correttivo Omnibus trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 come Atto del Governo n. 430, determina il fringe benefit al netto delle somme trattenute per la concessione del veicolo, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti.
Lo stesso schema aumenta del 5% in via forfettaria il valore del benefit quando accessori e allestimenti non sono valorizzati nelle Tabelle ACI e non risultano acquistati direttamente dal lavoratore. Il decreto fa salvi i comportamenti dei datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 sulle modalità di tassazione degli optional ed esclude il rimborso delle maggiori imposte già versate, quindi le trattenute gestite secondo l’interpello del 2025 non vanno rettificate.