Coefficienti di redditività, semplificazioni IVA e stop al Concordato Preventivo Biennale: sono le disposizioni relative ai contribuenti forfettari contenute nel Dlgs n.81/2025 di riforma fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti fiscali e CPB. In questo articolo ci concentriamo sulle novità che riguardano il regime forfetario.
Coefficienti per l’imponibile forfettario
Partiamo dai coefficienti di redditività, in base ai quali le Partite IVA forfettarie determinano la base imponibile. Anche dopo l’approvazione dei nuovi codici ATECO 2025, coloro che applicano la flat tax devono continuare a utilizzare i precedenti coefficienti di redditività, fino a quando non ne verranno ufficialmente approvati di nuovi basati sui nuovi codici ATECO. Lo prevede l’articolo 1 del decreto legislativo:
fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato 4 alla citata legge 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Ricordiamo in estrema sintesi che i contribuenti forfettari calcolano le tasse da pagare applicando ai ricavi un coefficiente che appunto varia a seconda del codice ATECO. Dall’imponibile così calcolato si portano in deduzione i contributi previdenziali (mentre non si possono applicare altre detrazioni fiscali) e infine si applica la tassazione piatta del 15%.
IVA: reverse charge trimestrale
Per quanto riguarda l’IVA, l’articolo 6 della norma indica che i contribuenti forfettari versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari». In base alla legislazione precedente l’IVA in reverse charge andava versata mensilmente, entro il 16 del mese successivo, mentre ora la scadenza diventa trimestrale.
Stop al CPB per i Forfetari
Infine, come ampiamente previsto, dal 2025 i contribuenti forfettari non possono più optare per il Concordato Preventivo Biennale. Lo scorso anno, in sede di prima applicazione, a questa platea era stata riconosciuta in via sperimentale la possibilità di adesione per un solo anno, ora come detto i forfettari sono invece esclusi dal CPB.