Chi svolge un lavoro autonomo occasionale senza partita IVA documenta il pagamento con una ricevuta per prestazione occasionale, che per il committente vale come quietanza e per il prestatore come prova del compenso incassato. Gli errori più frequenti riguardano la ritenuta d’acconto, i rimborsi spese e la soglia oltre la quale il committente deve versare i contributi alla Gestione separata, e con i nuovi testi unici fiscali cambiano anche i riferimenti normativi da riportare in calce.
In sintesi:
- il committente che è sostituto d’imposta trattiene il 20% del compenso a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973;
- la ricevuta sconta l’imposta di bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, regola confluita dal 1° gennaio 2026 nel Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025);
- oltre 5.000 euro di reddito annuo da prestazioni occasionali scattano i contributi alla Gestione separata sulla sola eccedenza, con l’aliquota del 33,72% per chi non è pensionato né assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026), a carico del committente per due terzi;
- i rimborsi spese sono esclusi dalla ritenuta solo quando sono l’unico importo corrisposto e coprono le spese strettamente necessarie (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11 luglio 2013).
- Lavoro autonomo occasionale, chi rilascia la ricevuta
- Dati obbligatori della ricevuta per prestazione occasionale
- Ritenuta d’acconto, quando la applica il committente
- Imposta di bollo sulla quietanza
- Rimborsi spese nella prestazione occasionale
- Prestazione occasionale oltre 5.000 euro, i contributi INPS
- Esempio di calcolo del netto con e senza contributi
- Fac-simile di ricevuta perprestazione occasionale
Lavoro autonomo occasionale, chi rilascia la ricevuta
La ricevuta la rilascia chi svolge un lavoro autonomo occasionale, cioè si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, secondo il contratto d’opera dell’art. 2222 del Codice civile. I compensi rientrano tra i redditi diversi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del DPR n. 917/1986 e l’attività non richiede la partita IVA finché è saltuaria: se diventa abituale, professionale o continuativa serve aprire la posizione IVA, anche con il regime forfettario.
L’occasionalità dipende dalla natura episodica dell’attività: la legge non fissa un tetto di compensi né un limite di giorni, e il limite dei 30 giorni per committente riguardava le collaborazioni occasionali del D.Lgs. n. 276/2003, abrogate dal D.Lgs. n. 81/2015.
Quando il committente è un’impresa, prima dell’inizio dell’attività deve inviare la comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro: la ricevuta documenta soltanto il pagamento.
Dati obbligatori della ricevuta per prestazione occasionale
La ricevuta si rilascia al momento del pagamento del compenso e riporta i dati che servono al committente per le trattenute e al prestatore per la dichiarazione dei redditi:
- il numero progressivo annuale identifica il documento in modo univoco;
- la data coincide con quella in cui il prestatore riceve il pagamento;
- i dati anagrafici di prestatore e committente comprendono codice fiscale, indirizzo e, per il committente, l’eventuale partita IVA;
- la descrizione dell’attività indica, quando possibile, i giorni in cui la prestazione è stata svolta;
- il compenso lordo corrisponde all’importo concordato per l’opera o il servizio;
- i rimborsi spese, se previsti, sono documentati con i giustificativi allegati e rientrano nella somma lorda quando è corrisposto anche un compenso;
- la ritenuta d’acconto e l’eventuale quota di contributi INPS a carico del prestatore sono esposte in righe separate;
- il netto a pagare è l’importo che il committente versa effettivamente.
In calce il prestatore riporta la dicitura fuori campo IVA per mancanza di abitualità, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972, e la dichiarazione sulla soglia contributiva, che indica al committente se deve trattenere e versare i contributi. Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti al DPR n. 917/1986 e al DPR n. 633/1972 passano ai nuovi testi unici delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026) e dell’IVA (D.Lgs. n. 10/2026), e la dicitura andrà aggiornata con il corrispondente articolo.
Ritenuta d’acconto, quando la applica il committente
La ritenuta d’acconto del 20% la applica solo il committente che è sostituto d’imposta, come un’impresa, un professionista o un ente, che la trattiene all’atto del pagamento, la versa con F24 entro il 16 del mese successivo e la certifica nella Certificazione Unica. Il prestatore la scomputa dall’IRPEF dovuta in dichiarazione, dove i compensi si sommano agli altri redditi.
Quando paga un privato che non agisce come impresa o professionista, la ricevuta non espone alcuna ritenuta e il prestatore dichiara l’intero compenso. Nessuna ritenuta nemmeno quando il committente ha residenza o sede fuori dall’Italia e non opera come sostituto d’imposta.
Imposta di bollo sulla quietanza
La ricevuta sconta l’imposta di bollo di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, perché il compenso è fuori campo IVA. L’obbligo grava su chi emette il documento, quindi sul prestatore, che applica la marca da bollo su fattura originale consegnata al committente. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è contenuta nel Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, approvato con il D.Lgs. n. 123/2025, che ha trasfuso senza modifiche sostanziali le regole del DPR n. 642/1972.
Rimborsi spese nella prestazione occasionale
I rimborsi spese sono esclusi dalla ritenuta solo se la prestazione è di fatto gratuita, secondo la regola del lavoro occasionale senza ritenuta sui rimborsi spese. Con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il committente corrisponde soltanto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente necessarie e documentate, o le sostiene direttamente, il reddito del prestatore è pari a zero e le somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.
Se oltre ai rimborsi è previsto un compenso, o se i rimborsi superano le spese effettive, l’intero importo diventa reddito di lavoro autonomo occasionale e va assoggettato a ritenuta. Il prestatore deduce poi le spese in dichiarazione, perché l’art. 71, comma 2, del DPR n. 917/1986 calcola il reddito come differenza tra quanto percepito e le spese specificamente inerenti. L’esclusione dal reddito dei rimborsi analitici introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’art. 54 del TUIR, cioè i redditi dei professionisti con partita IVA.
Prestazione occasionale oltre 5.000 euro, i contributi INPS
I contributi alla Gestione separata scattano quando il reddito annuo da lavoro autonomo occasionale, sommato su tutti i committenti, supera la franchigia fissata dall’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, e si calcolano solo sulla parte eccedente. Per il 2026 la circolare INPS n. 8 applica ai rapporti occasionali l’aliquota del 33,72% prevista per i collaboratori senza contribuzione DIS-COLL e privi di altra copertura, e quella del 24% a pensionati e già assicurati presso altre gestioni.
Il prestatore che supera la soglia si iscrive alla Gestione separata e comunica il superamento ai committenti, perché la trattenuta INPS parte dal compenso che fa oltrepassare il limite. L’onere è ripartito per due terzi sul committente e per un terzo sul prestatore, e l’intero importo lo versa il committente con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Esempio di calcolo del netto con e senza contributi
Il netto a pagare cambia se il compenso fa superare la franchigia. I due casi riguardano un compenso lordo di 1.000 euro pagato da un’impresa, senza rimborsi spese: nel primo il prestatore resta sotto la soglia anche dopo l’incasso, nel secondo ha già incassato nell’anno 4.500 euro da altri committenti e non ha spese da dedurre.
| Voce | Sotto la franchigia | Con 4.500 euro già incassati |
|---|---|---|
| Compenso lordo | 1.000,00 euro | 1.000,00 euro |
| Reddito oltre la franchigia | 0 | 500,00 euro |
| Contributo INPS complessivo | 0 | 168,60 euro |
| Quota INPS trattenuta al prestatore | 0 | 56,20 euro |
| Quota INPS a carico del committente | 0 | 112,40 euro |
| Ritenuta d’acconto | 200,00 euro | 200,00 euro |
| Netto al prestatore | 800,00 euro | 743,80 euro |
| Costo totale per il committente | 1.000,00 euro | 1.112,40 euro |
In entrambi i casi la ritenuta si calcola sul compenso lordo, e la marca da bollo applicata dal prestatore sulla ricevuta non entra nel calcolo del netto.
Fac-simile di ricevuta perprestazione occasionale
Il fac-simile si compila con i dati del singolo incarico: la riga della trattenuta INPS si valorizza solo dopo il superamento della franchigia, quella della ritenuta solo se il committente è sostituto d’imposta.
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(Marca da bollo, se l’importo supera la soglia di legge)Nome e cognome del prestatore
Indirizzo, CAP e città
Codice fiscale
Luogo e data di nascitaSpett.le (denominazione del committente)
Indirizzo, CAP e città
Codice fiscale e partita IVARicevuta n. ___ del ___/___/______
Il sottoscritto ______________________ dichiara di ricevere la somma lorda di euro ________, di cui euro ________ a titolo di rimborso delle spese documentate allegate, per l’attività occasionale di ______________________ svolta nei giorni ______________________.
Somma lorda: euro ________
Ritenuta d’acconto: euro ________
Trattenuta INPS a carico del prestatore: euro ________
Netto a pagare: euro ________Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
- che la prestazione ha carattere del tutto occasionale e non è svolta con abitualità;
- che nell’anno in corso il proprio reddito da lavoro autonomo occasionale, compreso il presente compenso, non supera / supera la soglia prevista dall’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003;
- che l’operazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972.
Luogo e data ______________ Firma ______________________
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