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Ricevuta prestazione occasionale: ritenuta, bollo e quota INPS

di Anna Fabi

17 Settembre 2026 15:31

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Cosa riportare tra ritenuta, marca da bollo e quota INPS oltre la franchigia, con due esempi di netto calcolato e l'errore più diffuso sui rimborsi spese

Chi svolge un lavoro autonomo occasionale senza partita IVA documenta il pagamento con una ricevuta per prestazione occasionale, che per il committente vale come quietanza e per il prestatore come prova del compenso incassato. Gli errori più frequenti riguardano la ritenuta d’acconto, i rimborsi spese e la soglia oltre la quale il committente deve versare i contributi alla Gestione separata, e con i nuovi testi unici fiscali cambiano anche i riferimenti normativi da riportare in calce.

In sintesi:

  • il committente che è sostituto d’imposta trattiene il 20% del compenso a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973;
  • la ricevuta sconta l’imposta di bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, regola confluita dal 1° gennaio 2026 nel Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025);
  • oltre 5.000 euro di reddito annuo da prestazioni occasionali scattano i contributi alla Gestione separata sulla sola eccedenza, con l’aliquota del 33,72% per chi non è pensionato né assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026), a carico del committente per due terzi;
  • i rimborsi spese sono esclusi dalla ritenuta solo quando sono l’unico importo corrisposto e coprono le spese strettamente necessarie (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11 luglio 2013).

Lavoro autonomo occasionale, chi rilascia la ricevuta

La ricevuta la rilascia chi svolge un lavoro autonomo occasionale, cioè si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, secondo il contratto d’opera dell’art. 2222 del Codice civile. I compensi rientrano tra i redditi diversi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del DPR n. 917/1986 e l’attività non richiede la partita IVA finché è saltuaria: se diventa abituale, professionale o continuativa serve aprire la posizione IVA, anche con il regime forfettario.

L’occasionalità dipende dalla natura episodica dell’attività: la legge non fissa un tetto di compensi né un limite di giorni, e il limite dei 30 giorni per committente riguardava le collaborazioni occasionali del D.Lgs. n. 276/2003, abrogate dal D.Lgs. n. 81/2015.

Quando il committente è un’impresa, prima dell’inizio dell’attività deve inviare la comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro: la ricevuta documenta soltanto il pagamento.

Dati obbligatori della ricevuta per prestazione occasionale

La ricevuta si rilascia al momento del pagamento del compenso e riporta i dati che servono al committente per le trattenute e al prestatore per la dichiarazione dei redditi:

  • il numero progressivo annuale identifica il documento in modo univoco;
  • la data coincide con quella in cui il prestatore riceve il pagamento;
  • i dati anagrafici di prestatore e committente comprendono codice fiscale, indirizzo e, per il committente, l’eventuale partita IVA;
  • la descrizione dell’attività indica, quando possibile, i giorni in cui la prestazione è stata svolta;
  • il compenso lordo corrisponde all’importo concordato per l’opera o il servizio;
  • i rimborsi spese, se previsti, sono documentati con i giustificativi allegati e rientrano nella somma lorda quando è corrisposto anche un compenso;
  • la ritenuta d’acconto e l’eventuale quota di contributi INPS a carico del prestatore sono esposte in righe separate;
  • il netto a pagare è l’importo che il committente versa effettivamente.

In calce il prestatore riporta la dicitura fuori campo IVA per mancanza di abitualità, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972, e la dichiarazione sulla soglia contributiva, che indica al committente se deve trattenere e versare i contributi. Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti al DPR n. 917/1986 e al DPR n. 633/1972 passano ai nuovi testi unici delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026) e dell’IVA (D.Lgs. n. 10/2026), e la dicitura andrà aggiornata con il corrispondente articolo.

Ritenuta d’acconto, quando la applica il committente

La ritenuta d’acconto del 20% la applica solo il committente che è sostituto d’imposta, come un’impresa, un professionista o un ente, che la trattiene all’atto del pagamento, la versa con F24 entro il 16 del mese successivo e la certifica nella Certificazione Unica. Il prestatore la scomputa dall’IRPEF dovuta in dichiarazione, dove i compensi si sommano agli altri redditi.

Quando paga un privato che non agisce come impresa o professionista, la ricevuta non espone alcuna ritenuta e il prestatore dichiara l’intero compenso. Nessuna ritenuta nemmeno quando il committente ha residenza o sede fuori dall’Italia e non opera come sostituto d’imposta.

Imposta di bollo sulla quietanza

La ricevuta sconta l’imposta di bollo di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, perché il compenso è fuori campo IVA. L’obbligo grava su chi emette il documento, quindi sul prestatore, che applica la marca da bollo su fattura originale consegnata al committente. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è contenuta nel Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, approvato con il D.Lgs. n. 123/2025, che ha trasfuso senza modifiche sostanziali le regole del DPR n. 642/1972.

Rimborsi spese nella prestazione occasionale

I rimborsi spese sono esclusi dalla ritenuta solo se la prestazione è di fatto gratuita, secondo la regola del lavoro occasionale senza ritenuta sui rimborsi spese. Con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il committente corrisponde soltanto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente necessarie e documentate, o le sostiene direttamente, il reddito del prestatore è pari a zero e le somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.

Se oltre ai rimborsi è previsto un compenso, o se i rimborsi superano le spese effettive, l’intero importo diventa reddito di lavoro autonomo occasionale e va assoggettato a ritenuta. Il prestatore deduce poi le spese in dichiarazione, perché l’art. 71, comma 2, del DPR n. 917/1986 calcola il reddito come differenza tra quanto percepito e le spese specificamente inerenti. L’esclusione dal reddito dei rimborsi analitici introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’art. 54 del TUIR, cioè i redditi dei professionisti con partita IVA.

Prestazione occasionale oltre 5.000 euro, i contributi INPS

I contributi alla Gestione separata scattano quando il reddito annuo da lavoro autonomo occasionale, sommato su tutti i committenti, supera la franchigia fissata dall’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, e si calcolano solo sulla parte eccedente. Per il 2026 la circolare INPS n. 8 applica ai rapporti occasionali l’aliquota del 33,72% prevista per i collaboratori senza contribuzione DIS-COLL e privi di altra copertura, e quella del 24% a pensionati e già assicurati presso altre gestioni.

Il prestatore che supera la soglia si iscrive alla Gestione separata e comunica il superamento ai committenti, perché la trattenuta INPS parte dal compenso che fa oltrepassare il limite. L’onere è ripartito per due terzi sul committente e per un terzo sul prestatore, e l’intero importo lo versa il committente con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Esempio di calcolo del netto con e senza contributi

Il netto a pagare cambia se il compenso fa superare la franchigia. I due casi riguardano un compenso lordo di 1.000 euro pagato da un’impresa, senza rimborsi spese: nel primo il prestatore resta sotto la soglia anche dopo l’incasso, nel secondo ha già incassato nell’anno 4.500 euro da altri committenti e non ha spese da dedurre.

Voce Sotto la franchigia Con 4.500 euro già incassati
Compenso lordo 1.000,00 euro 1.000,00 euro
Reddito oltre la franchigia 0 500,00 euro
Contributo INPS complessivo 0 168,60 euro
Quota INPS trattenuta al prestatore 0 56,20 euro
Quota INPS a carico del committente 0 112,40 euro
Ritenuta d’acconto 200,00 euro 200,00 euro
Netto al prestatore 800,00 euro 743,80 euro
Costo totale per il committente 1.000,00 euro 1.112,40 euro

In entrambi i casi la ritenuta si calcola sul compenso lordo, e la marca da bollo applicata dal prestatore sulla ricevuta non entra nel calcolo del netto.

Fac-simile di ricevuta perprestazione occasionale

Il fac-simile si compila con i dati del singolo incarico: la riga della trattenuta INPS si valorizza solo dopo il superamento della franchigia, quella della ritenuta solo se il committente è sostituto d’imposta.

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(Marca da bollo, se l’importo supera la soglia di legge)

Nome e cognome del prestatore
Indirizzo, CAP e città
Codice fiscale
Luogo e data di nascita

Spett.le (denominazione del committente)
Indirizzo, CAP e città
Codice fiscale e partita IVA

Ricevuta n. ___ del ___/___/______

Il sottoscritto ______________________ dichiara di ricevere la somma lorda di euro ________, di cui euro ________ a titolo di rimborso delle spese documentate allegate, per l’attività occasionale di ______________________ svolta nei giorni ______________________.

Somma lorda: euro ________
Ritenuta d’acconto: euro ________
Trattenuta INPS a carico del prestatore: euro ________
Netto a pagare: euro ________

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

  • che la prestazione ha carattere del tutto occasionale e non è svolta con abitualità;
  • che nell’anno in corso il proprio reddito da lavoro autonomo occasionale, compreso il presente compenso, non supera / supera la soglia prevista dall’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003;
  • che l’operazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972.

Luogo e data ______________ Firma ______________________

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