I drammatici eventi che recentemente hanno listato a lutto la cronaca, hanno indotto il nostro ordinamento ad attuare urgentemente provvedimenti volti a ridisegnare la materia in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Lo strumento utilizzato è stato il decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (G.U. 30 aprile 2008, n.101) nel quale è previsto l’arresto fino a 18 mesi e sanzioni amministrative fino ad 24mila euro per il datore di lavoro inadempiente.
Tale provvedimento, che ha recepito la Direttiva Europea 2002/44/CE del 25.06.2002 (peraltro già recepita con il D. Lgs. 187/059 è espressione dell’ordinamento europeo: partendo dalla valutazione dell’elemento debilitante qual è lo stress (che potrebbe essere anche causato da mobbing), ha introdotto una norma di natura prevenzionale con due soglie di intervento:
Le motivazioni che hanno mosso l’Agenzia Europea hanno trovato il loro fondamento anche nella consapevolezza che le Pmi, allo stato, rappresentano il 99% delle imprese europee e che impiegano almeno il 65% della manodopera, con una percentuale di rischio infortuni doppia rispetto a imprese più grandi.
La maggiore incidenza dipende soprattutto dalla difficoltà che le Pmi incontrano nell’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute a causa della carenza di conoscenze e risorse.
I fattori scatenanti? Innovazioni alla progettazione, organizzazione e gestione del lavoro; precarietà del lavoro; aumento del suo carico e del ritmo; elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori; violenza e molestie di natura psicologica; scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.
Incidenza maggiore si registrerà a carico di quei soggetti che più recepiscono lo squilibrio tra richieste avanzate nei propri confronti e risorse a disposizione per farvi fronte.
Le sue caratteristiche possono riassumersi in due sfere di riferimento. Quelle inerenti il contesto lavorativo (scarsa comunicazione, mancanza di definizione di obiettivi, conflitti di ruolo, incertezza della carriera, retribuzione bassa, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro, partecipazione ridotta al processo decisionale) e quelle inerenti il contenuto del lavoro (problemi di affidabilità, disponibilità o idoneità, manutenzione o riparazione di strutture e attrezzature, carico di lavoro eccesivo o ridotto, mancanza di ritmo sul lavoro, livelli elevati di pressione in relazione al tempo, lavoro a turni, orari di lavoro poco flessibili, imprevedibili o lunghi).
Tale stress da lavoro sarà oggetto di valutazione da parte del medico competente che dovrà occuparsi di: partecipazione alla valutazione del rischio; informazione e formazione; ascolto qualificato; riconoscimento del fenomeno in fase iniziale; diagnosi precoce degli effetti sulla salute; valutazione dell’eventuale relazione tra lavoro e disturbi lamentati; promozione di interventi al fine di modificare la situazione negativa.