Fedeltà al datore di lavoro? Più che un dovere…

Lealtà, fedeltà, niente concorrenza sleale: obblighi e limitazioni normative del lavoratore nei confronti dell'azienda per cui opera

L’art. 2105 c.c. vieta al lavoratore di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

L’articolo è stato oggetto di un tormentato dibattito dottrinale, poiché pone innanzitutto il problema di stabilire se la disposizione in questione imponga al lavoratore un dovere di fedeltà inteso in senso lato o se sul prestatore di lavoro gravino esclusivamente i doveri negativi in esso espressamente specificati.

Seguendo la tesi tradizionale, la giurisprudenza prevalente interpreta l’obbligo di fedeltà come un dovere di condotta tale da non pregiudicare l’affidamento posto dal datore di lavoro sulla persona del lavoratore.
Ciò implica che il lavoratore deve astenersi non solo da comportamenti espressamente previsti (e vietati) dall’art. 2105 c.c., ma anche da qualsiasi altra condotta che per sua natura risulti in contrasto con i suoi doveri o sia comunque idonea a ledere il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro.

Tale obbligo di fedeltà si manifesta soprattutto in riferimento allo svolgimento da parte del lavoratore di attività a favore di terzi, anche non in concorrenza con il datore di lavoro.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza lo svolgimento di altre attività durante le assenze per malattia (Cass. n. 4868/1986) o la fruizione dei congedi parentali (Cass. n. 4079/1987) è da considerarsi vietato dall’art. 2105 c.c.
Sono atti di infedeltà, inoltre, tutti quei comportamenti attinenti alla vita extralavorativa del dipendente idonei a ledere il rapporto di fiducia, come ad esempio l’emissione, da parte del dipendente di una banca, di assegni a vuoto (Cass. n. 11437/1995).

L’obbligo di fedeltà opera solo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ossia per tutto il tempo in cui ha giuridicamente corso e, dunque, anche durante il periodo di preavviso (Cass. n. 299/1988).
Concluso il rapporto, l’attività concorrenziale del dipendente va valutata alla luce della libertà di iniziativa economica a lui riconosciuta, e può pertanto essere limitata dal solo patto di non concorrenza stipulato a sensi dell’art. 2125 c.c. o dal più generale divieto di concorrenza sleale.

L’obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. è quello di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore.
Secondo la migliore giurisprudenza, non è possibile attribuire all’espressione “affari” un significato pregnante, dovendosi piuttosto porre l’accento sul termine concorrenza. In accordo con la finalità della norma, infatti, il termine deve essere inteso in senso generico e riferito ad ogni comportamento, atto o attività, purché in concorrenza o finalizzato a svolgere una attività concorrente.

Si deve inoltre considerare atto di concorrenza non solo quello tipicamente volto all’acquisizione di clienti (o di quote di mercato) a scapito del concorrente datore di lavoro, ma qualunque atto mediante il quale si realizza la competizione economica.

In particolare, rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 2105 c.c. i cosiddetti atti di concorrenza sleale, tra questi particolare rilevanza è data allo storno di dipendenti (Cass. n. 3301/1985).
In proposito si è recentemente osservato come tale attività tende oggi ad assumere una valenza decisamente meno negativa che in passato.

Considerando l’utilità sociale della concorrenza tra imprese, si ritiene che lo storno di dipendenti sia illecito ex art. 2105 c.c. solo se commesso dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, ma non al termine dello stesso (salvo quanto disposto dall’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale); si osserva, inoltre, che esso può considerarsi illecito solo quando sia attuato mediante una campagna denigratoria nei confronti del datore di lavoro che lo subisce o quando si inducano i lavoratori a violare a loro volta gli obblighi contrattuali.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente è necessario che lo storno avvenga con l’intento di nuocere ovvero di danneggiare l’altrui azienda ben oltre la semplice perdita di lavoratori che passano alle dipendenze di un concorrente (Cass. n. 6712/1996) o, ancora, che avvenga utilizzando le specifiche conoscenze acquistate dai lavoratori nel precedente rapporto di lavoro (Cass. n. 6079/1996).