Licenziamento a voce: ammesso dopo il mancato accordo

di Teresa Barone

7 Maggio 2024 12:00

Dopo un verbale relativo al tentativo di conciliazione, anche se fallito, non serve ulteriore notifica scritta del licenziamento, valido anche a voce.

È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato a voce se preceduto da un tentativo di conciliazione e intimato in caso di esito negativo.

La comunicazione del licenziamento, in questi casi, è stata espressa in un verbale avente indubbiamente una forma scritta.

Respingendo il ricorso di una lavoratrice dipendente, infatti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10805 depositata il 22 aprile 2024 ha ritenuto valido il licenziamento comunicato solo nel verbale di conciliazione, riferito al tentativo di conciliazione tra le parti avvenuto davanti alla commissione provinciale del lavoro.

La Cassazione, infatti, ha precisato che la normativa vigente non richiede la separazione temporale tra il verbale di conciliazione e il licenziamento: quest’ultimo, se intimato in seguito al mancato accordo e prima della dichiarazione di chiusura, è da ritenere legittimo e si caratterizza per i requisiti di forma necessari, in quanto sottoscritto da entrambe le parti.