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Regime dei Minimi: scorporo per tutte le ritenute

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Luglio 2013
Aggiornato 6 Agosto 2013 10:15

La richiesta dell’ODCEC di consentire a tutti i nuovi minimi lo scomputo delle ritenute subite, non solo quelle relative alle ristrutturazioni.

Il Regime dei Minimi concede ai professionisti e alle aziende che vi rientrano determinate agevolazioni fiscali, è però possibile che ai minimi vengano erroneamente applicate alcune ritenute nella misura ordinaria.Per quanto riguarda le ritenute al 4% sui lavori di ristrutturazione eseguiti, eventuali errori da parte delle banche possono essere scorporati in fase di dichiarazione dei redditi, nel Modello UNICO 2013, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente circolare n. 47/E/2013 (vai alle istruzioni per i Minimi).

Richeste

Ora l’ODCEC (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) chiede all’Agenzia la possibilità di effettuare la stessa operazione di scorporo in dichiarazione dei redditi per tutte le ritenute erroneamente subìte dai contribuenti minimi, non solo a quelle del 4% sui lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico eseguiti.Dal 1° gennaio 2012, ricorda l’ODCEC, è stato soppresso l’obbligo a carico del committente di operare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati a professionisti che hanno scelto il regime fiscale dei nuovi minimi 2012, per questo il quadro LM da utilizzare nel modello UNICO PF 2013 non prevede il rigo dedicato allo scorporo delle ritenute d’acconto subite (leggi le nuove regole per il Regime dei Minimi).

Eccezioni

La possibilità di scomputare in UNICO 2013 le sole ritenute del 4% subite dai contribuenti minimi non appare sufficiente a causa delle molteplici eccezioni al principio generale di non applicazione della ritenuta d’acconto ai nuovi contribuenti minimi: «indennità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla gestione separata INPS; compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione percepiti anche nel 2013; eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 allorquando sussistevano incertezze applicative sul nuovo regime in vigore; eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 ma relativi a fatture emesse negli anni precedenti da tali soggetti quando sussisteva l’obbligo di indicare la ritenuta d’acconto» si legge nella nota ODCEC. L’inutilizzabilità del modello UNICO 2013 per lo scorporo delle ritenute d’acconto subite dai professionisti apre al rischio, secondo l’ODCEC, di ritrovarsi con un numero considerevole di istanze di rimborso da parte dei contribuenti che hanno optato per il nuovo Regime dei Minimi (vedi le deduzioni e detrazioni in UNICO 2013 per i Minimi ). Oltre a sollevare l’Agenzia delle Entrate dall’onere di dover gestire un’ingente mole di istanze di rimborso anche per importi contenuti, consentire a tutti i nuovi minimi lo scomputo delle ritenute subite, eviterebbe anche ai contribuenti inutili costi aggiuntivi derivanti dalla procedura di rimborso e dall’anticipo dei saldi delle imposte, anche nei casi in cui non sarebbero dovuti. Per maggiori informazioni leggi la lettera ODCEC all’Agenzia delle Entrate