Il telelavoro non è così diffuso come ci si potrebbe aspettare visti i suoi indubbi vantaggi, anche se ultimamente molte aziende hanno iniziato a praticarlo, più per ottimizzare i costi di gestione del personale che per rispondere concretamente alle politiche di eco-sostenibilità.
I dipendenti interrogati sulla possibilità di aderire a programmi di lavoro in remoto, dal canto loro, non possono che risultare sostanzialmente d’accordo, anzi entusiasti. Per quanto lamentino l’esclusione dai processi decisionali aziendali.
Per favorire l’adozione del telelavoro nelle Pmi, nella Regione Lazio è stata anche avanzata una proposta di legge (n. 274 del 23 maggio 2007): “Misure per favorire l’utilizzo del telelavoro nelle piccole e medie imprese del Lazio”.
In generale, la regolamentazione del telelavoro è articolata, e si correda di recepimenti e raccomandazioni nei contratti collettivi.
I contratti aziendali in telelavoro – delineati dalla contrattazione collettiva – si fondano su due norme specifiche: Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell’art. 6 del DPR n.70/99 secondo la Deliberazione AIPA n.16/2001 e Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (articolo 4, comma 3, legge n.191/1998 secondo il D.P.R. n.70/1999.
Quest’ultima, in particolare, applicabile anche al settore privato fornisce
delle linee guida su postazione, modalità di connessione, tecniche di identificazione e autenticazione, scambi di informazione tra uffici ed eventuale uso della firma digitale.
Altre normative connesse, raccolte in norme separate, forniscono un quadro più completo, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro, uso della posta elettronica e programmi informatici.