Ddl Green Economy: appalti verdi e semplificazioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 27 Marzo 2014
Aggiornato 3 Aprile 2014 11:17

Agevolazioni negli appalti per le imprese green, semplificazioni nei permessi, stanziamenti e garanzie nel Ddl Green Economy giunto all'esame della Camera.

Il disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla Legge di Stabilità 2014)” è giunto all’esame della Commissione Ambiente della Camera, in prima lettura. Il DDL 2093/C – relatori gli On. Enrico Borghi e Alessandro Bratti (PD) – promuove anche una corsia preferenziale per gli appalti verdi.

=>I contenuti del Ddl Green Economy

Appalti verdi

Il Ddl Green Economy prevede all’articolo 6 un’integrazione dell’art. 75 del Codice Appalti (DLgs 163/2006) introducendo una riduzione del 20% della garanzia a corredo dell’offerta nelle gare pubbliche, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi). Viene inoltre precisato che “nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), quello del costo di utilizzazione e manutenzione deve tenere conto anche dei consumi di energia e delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impianti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera , bene o servizio”.

=>Le certificazioni ambientali

Commissione unificata

Tra le altre novità, la modifica dell’art. 8 del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) con l’istituzione di una Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA (in sostituzione delle due Commissioni distinte, una per la VIA e una per l’AIA) articolata in sotto-Commissioni.

Semplificazioni

Vengono poi semplificate le disposizioni di cui all’art. 191 del D.Lgs 152/2006 in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti con l’abrogazione dell’obbligo di comunicare le ordinanze al Presidente del Consiglio, al ministro dell’Ambiente, della Salute e delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all’Autorità d’ambito. Le ordinanze adottate dal sindaco e dal Presidente della provincia verranno comunicate al Presidente della Regione e quelle adottate dal Presidente da quest’ultimo verranno comunicate al Ministro dell’Ambiente.

Rischio idrogeologico

Il Ddl istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente, un capitolo con uno stanziamento per il 2014 di 10 milioni di euro per il finanziamento di interventi di rimozione o demolizione, da parte dei Comuni, di opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Viene inoltre istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dal 2014, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

Altre novità

  • Viene abrogato il divieto di cui all’art. 6, comma 1, lettera p del D.Lgs 36/2003 di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2010;
  • viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;
  • viene precisato che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione ambientale strategica) non riguarda tutti i piani di gestione del rischio di alluvioni ma solo la parte dei piani predisposti dalle autorità di bacino distrettuali.

Per maggiori informazioni consulta il testo del Ddl 2093/C.