Tutti i dettagli sull?imminente IMU, la tassa sugli immobili che preso graverà sulle tasche degli italiani: il Ministero dell?Economia ha infatti diffuso una circolare che fornisce molti chiarimenti sull?imposta municipale, comprese le modalità di calcolo, aliquote, detrazioni ed agevolazioni, fornendo anche informazioni sulle categorie di immobili per le quali è escluso il pagamento.
La Circolare Ministeriale n. 3/DF diramata dal Ministero dell?Economia illustra innanzitutto come avverrà la suddivisione del versamento dell?IMU, pagabile in tre rate che scadono il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre, le prime due pari a un terzo dell?imposta (calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione), mentre la terza a saldo dell’imposta annuale con conguaglio sulle precedenti rate. Sarà possibile optare per il versamento in due rate, entro il 18 giungo e il 17 dicembre, dividendo l?importo in un anticipo pari al 50% della cifra ottenuta applicando le aliquote di base e la detrazione, e un saldo finale.
Tra i nodi più difficili da sciogliere riguardo l?IMU, compaiono senza dubbio l?identificazione dei soggetti che devono versare l?imposta: a tal proposito, la Circolare Ministeriale conferma che l?imposta è prevista anche per i fabbricati rurali a uso sia abitativo sia strumentale, come anche le aree fabbricabili e i terreni che raggruppano sia quelli agricoli sia quelli incolti. Una riduzione del 50% è prevista, invece per i fabbricati di interesse storico o artistico oppure dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificao queste condizioni. Non sono esenti dalla tassa, invece:
«Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.»
Una questione a parte riguarda le detrazioni previste per le abitazioni principali: la Circolare, infatti, chiarisce proprio la definizione di abitazione principale per evitare fraintendimenti e fissare regole precise per il pagamento, sottolineando come non si abbia diritto a sconti sulla dimora principale se nella seconda casa vive uno dei figli.
«Rispetto a quanto previsto per l’Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Per prima casa si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se alcuni membri della famiglia stabiliscono la loro residenza e dimora in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».