Visite fiscali INPS: regole, esenzioni e fasce orarie per dipendenti PA e Scuola

di Teresa Barone

28 Febbraio 2025 08:30

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Anche per i docenti e il personale scolastico le visite fiscali seguono le regole applicate al pubblico impiego, secondo prassi INPS.

I dipendenti della scuola, come docenti e personale ATA, sono coinvolti nelle visite fiscali inviate dall’INPS in qualità di dipendenti pubblici, tuttavia in merito alle fasce orarie relative ai controlli sorgono spesso alcuni dubbi.

A fare chiarezza sulla normativa legata alle visite fiscali per accertare l’effettivo stato di malattia del lavoratore è lo stesso Istituto Previdenziale. Il Messaggio INPS 4640/2023 conferma le più recenti disposizioni di legge per le quali è stato uniformato il quadro delle regole valide per i lavoratori del settore privato e quelle per i dipendenti del comparto pubblico.

Il riferimento di prassi è la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023, che ha annullato le precedenti differenziazioni per i dipendenti del settore pubblico adeguandole a quelle dei dipendenti del privato.

Entrambi, infatti, possono essere soggetti alle visite di controllo domiciliare per l’accertamento dell’effettiva incapacità lavorativa, su richiesta sia del datore di lavoro sia dell’INPS, elle seguenti fasce di reperibilità:

  • tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, compresi anche domeniche e festivi.

La visita può essere disposta anche più volte o con cadenza periodica, anche nelle giornate di riposo settimanale.

Giorni e orari sono validi anche per gli insegnanti e il personale scolastico, che deve attenersi alle stesse modalità di reperibilità per evitare sanzioni pecuniarie a proprio carico, qualora risulti assente in caso di visita da parte del medico fiscale.

È possibile spostarsi momentaneamente solo per svolgere terapie o per il ritiro di medicinali, giustificando l’assenza.

In tutti i casi, sono esclusi dai controlli i dipendenti affetti da patologie gravi con necessità di terapie salvavita; i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834; gli affetti da patologie di cui alla Tab.E dello stesso DPR; i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità dal 67%.