Pensioni Scuola: vale il servizio pre-ruolo?

Risposta di Noemi Ricci

24 Settembre 2025 07:56

Alex chiede:

Sono entrata in ruolo nel 1992, dopo quattro anni di precariato, durante i quali ho lavorato sempre almeno 180 giorni. Avendo fatto la ricostruzione della carriera, tali periodi risultano come 4 anni validi ai fini giuridici ed economici. Ai fini pensionistici valgono comunque nella stessa misura o si contano solo i giorni lavorativi effettivamente svolti?

Per il personale scolastico che ha svolto alcuni anni di precariato prima dell’immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera consente di valorizzare questi periodi ai fini giuridici ed economici, utili sia per la progressione professionale sia per quella economica.

Ai fini del calcolo della pensione, però, si contano solo i giorni lavorativi effettivamente svolti e coperti da contributi versati.

Entrando nel merito della normativa, il Decreto “Salva Infrazioni” (Legge n. 103 del 10 agosto 2023) ha introdotto alcune modifiche fondamentali nella valutazione del servizio pre-ruolo:

  • per chi è stato immesso in ruolo dal 2023/2024, tutti i periodi pre-ruolo vengono riconosciuti integralmente, sia ai fini giuridici che economici e previdenziali, in base ai giorni effettivamente lavorati, senza più applicare il criterio dei 180 giorni = 1 anno.
  • per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti (come nel suo caso), resta la disciplina precedente: i primi 4 anni vengono valorizzati per intero; gli ulteriori anni sono riconosciuti per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici.

In tutti i casi, la valorizzazione pre-ruolo ai fini pensionistici è subordinata alla copertura contributiva effettiva: i contributi devono risultare accreditati nell’estratto conto INPS in base ai giorni effettivamente lavorati.

Per chi è stato assunto ante 2023 e teme di perdere parte dei periodi pre-ruolo, l’art. 4, comma 3, del DPR 399/1988 consente di richiedere il riconoscimento integrale del servizio non valutato ai sensi della prima ricostruzione, dopo 18 anni di servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria (o 16 anni per i laureati della secondaria superiore). Questo riallineamento permette il pieno recupero dell’anzianità professionale relativa.

Ai fini della pensione, il periodo di precariato è conteggiato solo se coperto da reale versamento di contributi previdenziali. Per i periodi svolti con almeno 180 giorni all’anno (o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche), ogni anno viene di norma considerato intero anche ai fini pensionistici nella stessa misura della ricostruzione di carriera; tuttavia, la quota pensionistica corrisponde sempre ai giorni effettivamente lavorati e versati.

Per gestire correttamente la propria posizione contributiva si raccomanda di:

  • verificare l’estratto conto contributivo INPS per controllare l’accredito di tutti i periodi di servizio, sia pre-ruolo che successivi;
  • in presenza dei requisiti di servizio di ruolo, presentare la richiesta formale di riallineamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • rivolgersi alla segreteria o a un patronato per assistenza nella valutazione e nell’eventuale regolarizzazione della posizione contributiva.

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